30 dicembre 2023

Manovra 2024: torna al 10% l’aliquota IVA per i prodotti per l’igiene femminile

Prevista la riduzione dell'IVA applicabile sul pellet

Autore: Pietro Mosella
Nell’ambito delle misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici, contenute nella Sezione I della Legge di Bilancio 2024, approvata ieri in via definitiva alla Camera, è previsto anche l’innalzamento dell’aliquota IVA per i prodotti per l’igiene femminile ed alcuni prodotti per la prima infanzia.

Nello specifico, le disposizioni introdotte dalla Manovra 2024, modificano la tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, in materia di aliquote IVA e, nel dettaglio, sopprime alla Parte II-bis, contenente l’elenco dei beni e dei servizi assoggettati all’aliquota ridotta del 5%, i n. 1-quinquies) e 1-sexies) relativi rispettivamente:
  • ai prodotti assorbenti ed ai tamponi per la protezione dell’igiene femminile, nonché alle coppette mestruali;
  • al latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto, le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00), i pannolini per bambini ed i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Le disposizioni in esame, inoltre, intervengono sulla tabella A, Parte III, concernente i beni ed i servizi soggetti all’IVA con l'aliquota del 10%:
  • novellando il n. 65) che ricomprende ora il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto, estratti di malto e le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso;
  • aggiungendo un n. 114-bis) al fine di ripristinare l’aliquota sopra indicata per i prodotti assorbenti, i tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile e le coppette mestruali;
  • aggiungendo un n. 114-ter) per assoggettare all’aliquota del 10% i pannolini per bambini.
Di conseguenza, l’IVA per i pannolini per bambini passa dal 5% al 10%, mentre, l’IVA per i seggiolini per bambini da installare sugli autoveicoli, vengono assoggettati all’aliquota ordinaria del 22%.

Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet – Nel corso dell’esame parlamentare, è stata introdotta una disposizione che assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10% (in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%) la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

Nel dettaglio, la norma in questione, stabilisce che le disposizioni dell’articolo 1, comma 73, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) si applichino anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024. A tal proposito, si ricorda che, secondo quanto previsto dal sopra citato comma 73, in deroga al n. 98) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’articolo 1, comma 711, della Legge n. 190/2014, per l’anno 2023 i pellet sono soggetti all’aliquota IVA del 10%.

A completamento di ciò, è opportuno rammentare anche che il sopra citato comma 711, modificando il n. 98) della Tabella A, Parte III, stabilisce che sono soggetti all'aliquota del 10% la legna da ardere in tondelli, i ceppi, le ramaglie o fascine, i cascami di legno, compresa la segatura, escludendo espressamente da tale prescrizione le cessioni di pellet che, pertanto, rientravano nell’ambito delle operazioni sottoposte ad aliquota ordinaria pari al 22%.

Posticipata la decorrenza di “plastic tax” e “sugar tax” – Un’ulteriore disposizione introdotta dalla Manovra 2024 in commento, provvede a posticipare al 1° luglio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle cosiddette “plastic tax” e “sugar tax”, istituite dalla Legge di Bilancio 2020.
Nello specifico, la “plastic tax”, è riferita all’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

Per quanto concerne, invece, la cd. “sugar tax”, la Legge di Bilancio 2020 ha istituito e disciplina l'applicazione di un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Successivamente, l'articolo 1, comma 1086, della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) è intervenuto per modificare la platea dei soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria, ampliare la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e modificare la disciplina delle sanzioni amministrative.
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