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Annullata senza rinvio dalla Cassazione la sentenza di condanna a due mesi e 20 giorni di reclusione per il ricorrente che, sottoposto agli arresti domiciliari, era stato accusato di evasione per essersi recato dai Carabinieri dicendo di preferire il carcere alla convivenza litigiosa con la moglie.
Anche raccontata così, con un lessico più rispondente ad un inquadramento giurisprudenziale e perciò più distaccato, la vicenda richiamata che, da qualche giorno, ha valicato i confini delle aule di giustizia per diventare un argomento da bar (zona rossa permettendo) non può non far sorridere.
Protagonista è un uomo di isola Capo Rizzuto che oggi è tornato in libertà e si è pure riappacificato con la moglie; ma nel 2017, mentre si trovava a scontare la pena degli arresti domiciliari a causa del possesso illegale di un’arma, davvero ha fatto in modo d’essere accusato d’evasione, violando la misura restrittiva domestica, pur di liberarsi della pedanteria della consorte, con cui la convivenza era diventata impossibile.
Era bastato solo che uscisse di casa e si recasse, senza alcun’altra deviazione, nella vicina caserma dei Carabinieri, distante appena poche centinaia di metri, per far sì che si configurasse a suo carico quella diversa ipotesi di reato, finendo, perciò, per essere nuovamente arrestato. “Meglio in carcere che con mia moglie” aveva, allora, replicato al maresciallo che lo aveva invitato a tornare a casa prospettandogli che altrimenti avrebbe dovuto arrestarlo. In alternativa, aveva chiesto di poter eventualmente continuare a scontare i domiciliari presso l’abitazione di sua madre.
Vista la sua ostinazione, l’uomo era dunque stato arrestato e sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello di Catanzaro avevano inflitto una condanna per il reato di evasione, con la sola concessione delle attenuanti generiche, disposta in secondo grado, che aveva così ridotto la reclusione a due mesi e 20 giorni.
L’uomo aveva quindi impugnato la decisione del giudice d'Appello sollevando due motivi:
In tal modo la Suprema Corte, dopo aver illustrato i due opposti orientamenti giurisprudenziali formatisi in relazione a precedenti simili fattispecie - secondo cui:
a)rileverebbero le motivazioni e lo scopo dell’allontanamento dagli arresti domiciliari al fine di valutare se sussista o meno il reato di evasione;
b) il reato d’evasione richiede soltanto il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di allontanarsi dal domicilio, indipendentemente dai motivi, per la irrilevanza delle valutazioni del soggetto che vi è sottoposto, non potendosi rimettere al suo arbitrio la scelta della misura cautelare – ha dichiarato di aderire al secondo, quello maggioritario, ribadendo perciò che "il dolo del reato di evasione per abbandono del luogo degli arresti domiciliari è generico, essendo necessaria e sufficiente - in assenza di autorizzazione - la volontà di allontanamento nella consapevolezza del provvedimento restrittivo a proprio carico, non rivestendo alcuna importanza lo scopo che l'agente si propone con la sua azione."
Conseguentemente la sentenza d’Appello è stata annullata senza rinvio “perché il fatto non è punibile a causa della tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p.”