16 gennaio 2021

Quando la galera è meglio di una moglie

Autore: Ester Annetta

Annullata senza rinvio dalla Cassazione la sentenza di condanna a due mesi e 20 giorni di reclusione per il ricorrente che, sottoposto agli arresti domiciliari, era stato accusato di evasione per essersi recato dai Carabinieri dicendo di preferire il carcere alla convivenza litigiosa con la moglie.

Anche raccontata così, con un lessico più rispondente ad un inquadramento giurisprudenziale e perciò più distaccato, la vicenda richiamata che, da qualche giorno, ha valicato i confini delle aule di giustizia per diventare un argomento da bar (zona rossa permettendo) non può non far sorridere.

Protagonista è un uomo di isola Capo Rizzuto che oggi è tornato in libertà e si è pure riappacificato con la moglie; ma nel 2017, mentre si trovava a scontare la pena degli arresti domiciliari a causa del possesso illegale di un’arma, davvero ha fatto in modo d’essere accusato d’evasione, violando la misura restrittiva domestica, pur di liberarsi della pedanteria della consorte, con cui la convivenza era diventata impossibile.

Era bastato solo che uscisse di casa e si recasse, senza alcun’altra deviazione, nella vicina caserma dei Carabinieri, distante appena poche centinaia di metri, per far sì che si configurasse a suo carico quella diversa ipotesi di reato, finendo, perciò, per essere nuovamente arrestato. “Meglio in carcere che con mia moglie” aveva, allora, replicato al maresciallo che lo aveva invitato a tornare a casa prospettandogli che altrimenti avrebbe dovuto arrestarlo. In alternativa, aveva chiesto di poter eventualmente continuare a scontare i domiciliari presso l’abitazione di sua madre.

Vista la sua ostinazione, l’uomo era dunque stato arrestato e sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello di Catanzaro avevano inflitto una condanna per il reato di evasione, con la sola concessione delle attenuanti generiche, disposta in secondo grado, che aveva così ridotto la reclusione a due mesi e 20 giorni.

L’uomo aveva quindi impugnato la decisione del giudice d'Appello sollevando due motivi:

  1. col primo, aveva fatto presente di non essere stato trovato fuori dalla propria abitazione ma di essersi spontaneamente presentato presso la caserma dei Carabinieri e, perciò, di non essersi allontanato da casa con l’intenzione di sottrarsi al controllo delle autorità;
  2. col secondo, aveva invece contestato il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis. c.p (particolare tenuità del fatto), formulata in secondo grado, dal momento che la Corte d’Appello non aveva tenuto conto della scarsa intensità del dolo e dell'offesa arrecata con la propria condotta, basandosi viceversa solo sul fatto incerto che l’imputato davvero si fosse recato direttamente in caserma senza altre tappe nonché sulla arbitrarietà della sua condotta.

La Cassazione, con la sentenza n. 365187 del 27.10.2020 depositata il 18 dicembre scorso, ha respinto il primo motivo di ricorso rilevando che "integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio."

In tal modo la Suprema Corte, dopo aver illustrato i due opposti orientamenti giurisprudenziali formatisi in relazione a precedenti simili fattispecie - secondo cui:

a)rileverebbero le motivazioni e lo scopo dell’allontanamento dagli arresti domiciliari al fine di valutare se sussista o meno il reato di evasione;
b) il reato d’evasione richiede soltanto il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di allontanarsi dal domicilio, indipendentemente dai motivi, per la irrilevanza delle valutazioni del soggetto che vi è sottoposto, non potendosi rimettere al suo arbitrio la scelta della misura cautelare – ha dichiarato di aderire al secondo, quello maggioritario, ribadendo perciò che "il dolo del reato di evasione per abbandono del luogo degli arresti domiciliari è generico, essendo necessaria e sufficiente - in assenza di autorizzazione - la volontà di allontanamento nella consapevolezza del provvedimento restrittivo a proprio carico, non rivestendo alcuna importanza lo scopo che l'agente si propone con la sua azione."


La Cassazione ha, invece, ritenuto fondato il secondo motivo d’impugnazione in relazione alle modalità con cui si è svolta evasione, che di per sé – per come sono state ricostruite – escludono il dubbio espresso dalla Corte d’Appello che l’imputato non si sia immediatamente recato in caserma dopo essere uscito dalla propria abitazione. Secondo la Corte “la peculiarità delle modalità con cui si è concretizzata l’evasione non legittima sul piano della logica una tale ipotetica alternativa lettura”. Essa ha inoltre evidenziato la non abitualità e la minima offensività della condotta di evasione per la breve durata dell'allontanamento e per il fatto che il soggetto ha lasciato l'abitazione in cui era agli arresti al solo scopo di sottoporsi al controllo diretto delle forze di polizia.

Conseguentemente la sentenza d’Appello è stata annullata senza rinvio “perché il fatto non è punibile a causa della tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p.”

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