25 marzo 2021

Riforma dello sport: semplificazione degli adempimenti a carico degli organismi sportivi

Nel decreto attuativo anche misure di contrasto alla violenza di genere

Autore: Pietro Mosella
Uno dei decreti legislativi attuativi della riforma dell’ordinamento sportivo pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 68 del 19-03-2021), ovvero il D. Lgs. n. 39/2021 (emanato in attuazione dell'articolo 8 della Legge n. 86/2019), detta norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere. L’entrata in vigore di detto provvedimento, originariamente prevista per il 3 aprile 2021, per effetto delle modifiche apportate dal “Decreto Sostegni” (D.L. 41/2021) di recente approvazione, è stata differita al 1° gennaio 2022.

Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – In materia di semplificazione, viene istituito, presso il Dipartimento per lo sport, il “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”. Quest’ultimo è interamente gestito con modalità telematiche e il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. Nel Registro sono iscritte tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L'iscrizione certifica la natura dilettantistica di società e associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

Sono iscritti, invece, in una sezione speciale, le società e associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

In merito all’iscrizione nel Registro, la relativa domanda è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle associazioni e società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante.

Alla domanda è allegata la documentazione attestante una serie di dati, indicati analiticamente all’articolo 6, comma 2, del decreto in commento.

Ogni associazione e società sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio d’esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
c) i verbali che modificano gli organi statutari;
d) i verbali che modificano la sede legale.


Viene, altresì, disciplinata la procedura che scaturisce a seguito della presentazione della domanda d’iscrizione ed il relativo accoglimento o, in caso di mancato o incompleto deposito degli atti, la diffida all’ente, da parte del Dipartimento per lo sport, al fine di adempiere all’obbligo di integrazione dei documenti richiesti.

Per quanto concerne la cancellazione di un ente dal Registro, essa avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi.

S’introducono, inoltre, disposizioni relative al funzionamento e la revisione del Registro, nonché la trasmigrazione dal precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Acquisto della personalità giuridica – Con la domanda d’iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica.

Le associazioni dilettantistiche, in deroga al D.P.R. n. 361/2000, possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della Legge n. 118/1972.

Il notaio, ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione e verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente (in particolare dalle disposizioni del D. Lgs. in commento con riferimento alla natura dilettantistica), deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni, presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dello stesso. Quest’ultimo, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel Registro stesso.

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.

Contrasto alla violenza di genere – Con l’obiettivo di contrastare la violenza di genere, s’introducono alcune disposizioni che interessano le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite.

Detti enti, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro un anno dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. in commento, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

Le citate linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse associazioni, delle società sportive e delle persone tesserate.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche, devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché codici di condotta ad esse conformi.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi suddetti, saranno sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.

Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche, possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi prospettate precedentemente.
Riforma dello sport: semplificazione degli adempimenti a carico degli organismi sportivi
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