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La sentenza - Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono recentemente espresse in tema di svolgimento abusivo dell’attività professionale. In sostanza, con la sentenza n. 22266 del 7 dicembre 2012 gli Ermellini hanno rigettato il gravame presentato da un avvocato di Varese il quale era stato condannato per reato di abusivo svolgimento della professione dal proprio Ordine di appartenenza. Il professionista era stato “ritenuto responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'art. 21, 11° canone del codice deontologico forense, per avere agevolato, dal 12 luglio 2003 al novembre 2005, l'esercizio abusivo della professione da parte del fratello, avv. […], cancellato dall'albo degli avvocati di Lecco, consentendo che questi trattasse con continuità pratiche legali nel suo studio”.
L’abuso della professione - L’avvocato aveva presentato ricorso, ritenendo illegittima la decisione del Consiglio dell’Ordine, che invece è stata convalidata dalla Cassazione. Il parere dei giudici di legittimità è che un siffatto comportamento adottato dall’avvocato sia sintomo di un illecito disciplinare. A ben vedere, secondo gli ermellini, non v’è alcuna norma all’interno del codice deontologico che stabilisca che le prestazioni per le quali si richiede la consulenza di un professionista possano essere da questi, sulla base di un rapporto fiduciario, trasferite ai collaboratori di studio. Inoltre la Suprema Corte ha ritenuto che per esercizio abusivo della professione s’intende non solo la discussione della causa posta in carico a un soggetto non abilitato, ma altresì l’affidamento allo stesso di mansioni che sono prerogativa di soggetti iscritti all’albo. Pertanto, l’avvocato ricorrente, a parere di giudici, ha agevolato l’esercizio abusivo trasferendo sul fratello non più iscritto all’albo incarichi professionali preclusi ai non abilitati.
Motivazioni del ricorrente non accoglibili – Non possono quindi trovare accoglimento le giustificazioni apportate dal professionista ricorrente, in base alle quali gli atti che non possono essere trattati dai non iscritti all’Albo sarebbero esclusivamente quelli da svolgere innanzi al giudice. “[…] il motivo è manifestamente infondato, nella parte in cui invoca l'art. 348 c.p., sostenendo che gli atti di esercizio abusivo della professione di avvocato sono unicamente quelli compiuti davanti ad un giudice, in contrasto con la giurisprudenza uniforme della Corte di cassazione anche penale (cfr., ad es. Cass. 6 aprile 2004 n. 18898, secondo la quale per realizzare il delitto di cui all'art. 348 c.p. è sufficiente che il soggetto non abilitato ‘curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi, anche senza comparire in udienza’”, spiegano i giudici di legittimità. Ciò detto, ben si comprende la decisione della Suprema Corte di avallare le decisioni alle quali era precedentemente giunto il Consiglio nazionale forense confermando la sanzione in carico all’avvocato.