25 settembre 2013

Accesso al Registro bloccato per gli aspiranti revisori

Senza decreti attuativi resta aperta la questione dell’equipollenza
Autore: Redazione Fiscal Focus

In attesa di nuove regole – I giovani che aspirano a fare il revisore legale per ora possono prendersela comoda, non potendo fare altro che aspettare. Dopo il recepimento della direttiva europea con il D.Lgs. n. 39/2010, non c’è stato nessun passo in avanti in merito all’accesso al registro per i nuovi revisori, in quanto il legislatore, con particolare riferimento all’articolo 4 che disciplina l’esame di idoneità professionale, non ha ancora emanato i decreti attuativi. Ad oggi dunque la situazione è ferma, poiché manca ogni riferimento normativo per gli aspiranti revisori legali che hanno svolto i 36 mesi di tirocinio (da considerare il fatto che il tempo è più lungo rispetto alle altre professioni regolamentate) con la conseguenza che questi non possono iscriversi al registro.

Una disciplina incompleta – Ad oggi la disciplina in materia risulta essere incompleta e non è chiarita la questione legata all’equipollenza degli esami di abilitazione per diventare Dottore Commercialista e revisore legale. Una bozza di circolare del Ministero della Giustizia inviata al Mef avrebbe recepito un parere formulato dal Direttore della Commissione europea “Capitali e imprese”, Ugo Bassi. Secondo tale parere, l’equipollenza tra commercialisti e revisori sarebbe in contrasto con quanto disposto dalla direttiva comunitaria 2006/43/CE, essendo la revisione a differenza dei commercialisti che operano a favore dei propri clienti, una professione super partes. Mentre accade questo, sono numerosi i giovani che stanno aspettando le indicazioni del ministero dell'economia in merito agli esami e sull’accesso alla professione di revisore legale. Dunque si potrebbe anche andare verso un esame integrativo, ma non esistono ancora sull’argomento posizioni ufficiali.

Come è cambiata la norma
- Fino a settembre del 2012 il superamento dell'esame di Stato per dottore commercialista consentiva di diritto l'iscrizione anche al Registro dei Revisori Legali. Era infatti lo stesso decreto legislativo che ha istituito l'albo unico n.139/05 a stabilirlo. Adesso bisogna partire dall'art. 4 del D.Lgs. 39/2010 che demanda a un regolamento dei Ministeri della Giustizia e dell'Economia il compito di definire i casi di equipollenza (e le eventuali integrazioni) fra l'esame di idoneità professionale per l'esercizio della revisione legale e gli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate. Il legislatore facendo tabula rasa di tutte le norme precedenti, ha bloccato qualsiasi nuovo accesso, senza però partire da una norma di riferimento.
L'articolo 43 del provvedimento in questione (39/2010), sembra essere piuttosto chiaro sulla questione, e prevede che la normativa previgente è comunque abrogata, ma resta in vigore fino all'emanazione dei regolamenti previsti dal predetto decreto legislativo. Per il Ministero della Giustizia, invece, l'emanazione solo di alcuni decreti attuativi (144,145,146/12, D.M. 24 settembre 2012, D.M. 1 ottobre 2012, D.M. 28 dicembre 2012 n.261, D.M. 8 gennaio 2013 n.16) ha determinato la cessazione di tutta la normativa indicata nel citato provvedimento che non può pertanto più trovare applicazione. Il risultato è che molti aspiranti revisori si vedono negare dall'ispettorato generale di Finanza la domanda per l'iscrizione al registro perché non hanno svolto l'esame di idoneità professionale (mancando appunto il regolamento), ma continuano a pagare i contributi a titolo di copertura delle spese di segreteria e la marca da bollo che deve essere apposta sulla domanda di iscrizione.

La bozza di regolamento
- Una bozza di regolamento circola già da molti mesi e stabilisce solo un esonero parziale dalle prove scritte dell'esame di idoneità sia per i dottori commercialisti che per gli avvocati che avevano già acquisito i rispettivi titoli. Questa posizione tuttavia è totalmente in contraddizione con le Direttive europee e con il parere del Cun, il consiglio universitario nazionale (organo consultivo del Miur). Quest’ultimo, interpellato sulla questione, aveva riconosciuto l'equipollenza fra le materie oggetto delle prove di esame per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile e quelle oggetto dell'esame di revisore legale.

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