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L’Assemblea dei delegati - Si terrà oggi 26 giugno l’assemblea dei delegati della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti. Gli ordini del giorno sui quali i convenuti discuteranno e si confronteranno riguardano, in prima battuta, la già nota questione circa la possibilità, a carico dei professionisti pensionati in attività, di ridurre l’aliquota del contributo soggettivo fino a una soglia massima pari alla metà dell’aliquota minima; secondariamente i delegati dell’istituto previdenziale porranno l’accento sul riconoscimento di una quota parte del contributo integrativo a favore dei montanti individuali, connesso a una concreta attuazione della Legge 132/2011, vale a dire della Legge “Lo Presti”.
Riduzione dell’aliquota - Proprio alla luce dei due focus sui quali si dispiegherà l’Assemblea, l’Associazione italiana dottori commercialisti ha fatto sentire la propria voce. Innanzitutto, per quel che concerne il primo punto, qualcosa è cambiato rispetto alla posizione manifestata all’epoca dell’Assemblea dell’otto maggio, anche se in linea generale l’associazione si auspica una maggiore riflessione. Quasi due mesi fa l’Aidc aveva chiesto “1. che la riduzione fosse una facoltà, non un obbligo, su richiesta dello stesso interessato; 2. che fosse applicabile dopo il compimento dei sessantotto anni di età; 3. che la misura fosse inserita in un contesto di modifiche più ampio”. L’Assemblea aveva risposto in maniera apprezzabile, accogliendo le proposte dei rappresentanti Aidc. A non trovare accoglimento fu però la richiesta di estensione della previsione anche ai professionisti pensionati che non erano iscritti alla Cassa, infatti proprio a partire da questo punto si è delineato l’auspicio che il dibattito di oggi vada a migliorare il testo della delibera. Per quel che concerne poi il “contributo equitativo”, l’Aidc aveva fatto emergere la propria contrarietà, in quanto “proporre la riduzione dell’aliquota legandola all’introduzione di un contributo equitativo, che per il pensionato ‘è perso” (non avendo alcun riflesso sul suo montante contributivo) e che neppure è direttamente a vantaggio del montante contributivo dei giovani, ma piuttosto a sostegno della sostenibilità del sistema che ormai è raggiunta e consolidata, potrebbe sembrare una forzatura. Punire qualcuno per far credere a qualcun altro che ci si occupa di lui non è utile”. Anche se, a ben vedere, il provvedimento non è inteso dall’Aidc come interamente negativo, poiché incide fortemente nell’assetto sociale della categoria, agendo “sulle classi demografiche più avvantaggiate, così ristabilendo quella sorta di pax sociale, messa in discussione dalle sentenze di Cassazione sul contributo di solidarietà e, soprattutto, dalla decisione di rimborsare integralmente ed indistintamente quanto prelevato a tale titolo (contributo di solidarietà)”. E proprio in riferimento al citato contributo di solidarietà, l’Associazione auspica un ulteriore interesse da parte della Cassa di previdenza.
La legge “Lo Presti” – In questo caso, il parere dell’Aidc è che la valutazione della questione sia avvenuta in maniera poco approfondita. In sostanza, la Cassa di previdenza ha inteso adeguare il riconoscimento del contributo integrativo versato sul proprio montante individuale per mezzo del ricorso al coefficiente di equità intergenerazionale. Il timore paventato dall’Associazione è che a farne le spese siano le generazioni “di mezzo”. Una proposta equitativa potrebbe essere quella in base alla quale viene inserita “una clausola di salvaguardia generale, posta a garanzia di tutti e che preveda, per esempio, che nessuno possa percepire una pensione inferiore a quella ottenibile applicando il sistema contributivo puro”. Su questo proposito l’Aidc indica l’eventualità di fare affidamento a opportune sperimentazioni. Infine, l’Associazione “ritiene preferibile e più corretto individuare, quale parametro per il calcolo del contributo integrativo da riconoscere sul montante contributivo individuale, il 25% dello stesso contributo versato, in luogo dell’1% del fatturato ora indicato. E ciò per evitare che i soggetti che versano il contributo integrativo minimo, senza peraltro raggiungere il corrispondente volume d’affari, perdano parte del beneficio spettante in relazione a quanto versato”.