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Premessa – A seguito del ciclone Cleopatra che si è abbattuto nel mese scorso sulla Sardegna, causando gravissimi danni alla popolazione specie nella provincia di Olbia e Nuoro, il Governo si è impegnato favorire gli alluvionati sospendendo tutti i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamenti emesse dagli agenti della riscossione, che scadono nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013. Da qui, la Fondazione Studi dei CdL (circolare n. 18/2013), analizza alcuni dubbi applicativi in merito all’intervento di favore, specie sulla sospensione dei versamenti contributivi, per i quali occorrerà attendere un provvedimento specifico, tenuto conto che l’agevolazione riguarda solo i versamenti tributari.
D.M. 30 novembre 2013 - L’intervento di aiuto è arrivato per mezzo del D.M. 30 novembre 2013 (MEF), il quale opera in favore delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che – alla data del 18 novembre 2013 – avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall’alluvione. Per tali soggetti, in pratica, sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013. Non verranno rimborsate, invece, le imposte già versate. Per quanto riguarda i lavoratori non residenti, anche se il sostituto è residente nei comuni alluvionati, non possono beneficiare della sospensione, per cui subiscono la ritenuta. Il sostituto la verserà nei modi e nei termini stabiliti dal Governo. Nel caso in cui l’azienda avesse la residenza/sede legale o unità operativa fuori dai territori interessati, ma intrattiene un rapporto di lavoro (autonomo osubordinato) con un lavoratore residente nelle zone colpite dall'alluvione, in base a quanto disposto dall’art. 1, c. 1 del decreto in commento, si ritiene che sia operante la sospensione della ritenuta fiscale.
Fondazione Studi CdL – Alla luce della suddetta norma, gli esperti della Fondazione Studi analizzano alcuni dubbi applicativi: e in particolare, l’obbligatorietà del versamento delle ritenute fiscali per coloro che hanno corrisposto le retribuzioni prima del 18 novembre 2013. Stiamo parlando, per esempio, di quelle aziende che hanno corrisposto lo stipendio di settembre nel mese di ottobre, operando le ritenute fiscali da versare entro il 18 novembre scorso. Per tali aziende, affermano i CdL, che hanno operato le ritenute prima del 18 novembre è chiaro che le stesse dovranno essere versate, ma nei modi e nei termini che saranno stabiliti per la ripresa dei versamenti. Analogo problema si pone per le retribuzioni del mese di novembre con riferimento alle quali il datore di lavoro ha operato la ritenta fiscale o previdenziale prima del giorno 18. Anche in questo caso, deve ritenersi sospeso il versamento delle ritenute fiscali senza incorrere in alcun problema sanzionatorio, oppure di carattere penale. Mentre, per quanto riguarda la sospensione dei versamenti contributivi, occorrerà attendere un provvedimento specifico, in quanto il decreto in esame riguarda solo i versamenti tributari.