5 maggio 2016

Anagrafe tributaria: l'indagine conoscitiva del CNDCEC

Presentazione alla Commissione Parlamentare di Vigilanza

Autore: EA

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha presentato ieri alla Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria un’indagine conoscitiva su “L’anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all’evasione fiscale”.

Il documento si propone di porre all’attenzione della Commissione – su richiesta della stessa – le valutazioni elaborate dall’Ente Nazionale di categoria su alcune procedure di recente impiego nell’ambito tributario che hanno evidenziato aspetti critici già nelle prime fasi della loro attuazione, e di formulare, conseguentemente, delle proposte di semplificazione.

In particolare, le questioni di cui tratta riguardano:
- le procedure di trasmissione dei dati necessari all'Agenzia delle Entrate per la redazione del Modello 730 precompilato;
- il funzionamento della procedura per la fatturazione elettronica e relativa archiviazione, nonché la sua eventuale estensione ai rapporti ‘business to business’ (c.d. B2B);
- le misure di contrasto all’evasione IVA.

Sulla trasmissione dei dati necessari alla redazione del Modello 730 precompilato, il Consiglio Nazionale - pur riconoscendone l’incontestabile vantaggio in aggiunta all’utilità che l’impiego di banche dati pubbliche fornisce alla semplificazione di adempimenti fiscali a carico dei contribuenti - evidenzia che l’acquisizione dei detti dati ha imposto agli stessi degli obblighi di comunicazione, sanzionati pure pesantemente in caso di errori od omissioni. Ciò ha ovviamente comportato, sia a carico dei contribuenti medesimi che dei professionisti che li assistono nell’operazione di trasmissione, carichi economici connessi alle difficoltà procedurali di suo espletamento. Ritiene pertanto il Consiglio che, a fronte dei costi a tal fine sostenuti dai contribuenti, sarebbe opportuno eliminare – almeno nell’attuale fase di sperimentazione – le sanzioni per i lievi ritardi o gli errori di trasmissione, così come apparirebbe opportuna la previsione legislativa di un credito d’imposta a fronte dei costi sostenuti per l’acquisto delle attrezzature informatiche che sia stato necessario sostenere per effettuare la trasmissione dei dati.

Il documento si sofferma pure sulle difficoltà connesse all’impiego del Sistema Tessera Sanitaria per l’invio dei relativi dati, in particolare per il limite discendente dagli obblighi relativi al rispetto della privacy che impongono la distruzione del contenitore dei detti dati una volta inviati, con conseguente impossibilità per il medico o la struttura che effettua l’invio di conservare una prova della correttezza del proprio operato. Da ciò l’opportunità di consentire la conservazione dei detti dati almeno fino alla scadenza dei termini di decadenza a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per effettuare i controlli sugli stessi. Altre questioni affrontate nel documento - sempre in ambito di STS- riguardano l’attuale inestensibilità della relativa procedura alle associazioni professionali tra operatori sanitari; e quella della disciplina sanzionatoria prevista per i casi omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, in ordine alla quale il Consiglio ritiene che l’esclusione della sanzionabilità prevista dalla norma “nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata” solo nel primo anno di impiego del nuovo sistema, debba invece valere per sempre, e non a cagione della novità dell’adempimento ma della tenuità dell’errore o del ritardo.

Quanto, poi, alla comunicazione dei dati necessari alla compilazione delle Certificazioni Uniche, il Consiglio ha espresso apprezzamento per la norma che ha previsto l’integrazione dei detti dati con quelli necessari anche alla precompilazione del modello di dichiarazione annuale del sostituto d’imposta (Modello 770 semplificato), così da evitare inutili (e rischiose) duplicazioni. Tuttavia ha rilevato che, finendo in tal modo per “appesantirsi” la proceduta di invio dei dati per le Certificazioni Uniche, sarebbe necessario prevedere lo slittamento dei loro termini di trasmissione (al 15 marzo, in luogo del 28 febbraio).

Con riguardo alle questioni relative al funzionamento della procedura di fatturazione elettronica, il documento sostiene che l’estensione del relativo obbligo, come modalità esclusiva, ai rapporti ‘business to business’ (c.d. B2B) appare ancora prematura, sia per ragioni di economicità che di semplificazione degli adempimenti, comportando detto obbligo (peraltro non prescritto dalla normativa europea) eccessive complessità nelle procedure amministrative di gestione dei cicli di fatturazione, oltre che un incremento dei costi per dotarsi di strumenti e personale all'uopo dedicati.

Il documento passa poi ad esaminare in dettaglio alcune previsioni contenute nel Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - recante disposizioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici – esprimendo l’apprezzamento del Consiglio per l’approccio scelto dal legislatore delegato di lasciare assolutamente facoltativo l’utilizzo dello strumento della fatturazione elettronica tra privati e della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, incentivandoli, tuttavia, attraverso la previsione di riduzioni degli adempimenti amministrativi e contabili per coloro che decidano di adottarli. Al tempo stesso propone – tra l’altro – che la messa a disposizione del servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, attualmente distribuito da Unioncamere in collaborazione con AgID soltanto per specifiche categorie di soggetti passivi IVA, da individuare con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica), debba invece essere assicurato a tutti i soggetti passivi IVA, senza alcuna discriminazione di carattere oggettivo e/o soggettivo e senza le limitazioni attualmente previste dal servizio messo a disposizione da Unioncamere (con riferimento al quale la gratuità è infatti assicurata soltanto per un massimo di 24 fatture).

Infine, circa le misure di contrasto all’evasione IVA, nel documento il Consiglio Nazionale dichiara di condividere nuovo approccio del legislatore che, nel corso dell’audizione tenuta il 20 gennaio u.s. presso la stessa Commissione Parlamentare di Vigilanza dell’Anagrafe Tributaria, la Direttrice dell’Agenzia delle Entrate, Dott.ssa Rossella Orlandi, ha definito “cambia verso”, con ciò evidenziando il nuovo atteggiamento del Fisco volto a privilegiare la c.d. tax compliance, ossia la trasparenza ed al dialogo preventivo con tutti gli operatori che a vario titolo si muovono nel campo della fiscalità (il ravvedimento operoso del contribuente, l’adempimento collaborativo (cooperative compliance), i nuovi accordi di ruling internazionale).

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