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Rispondendo ad quesito espressamente posto dal CNDCEC, il MIUR è intervenuto nuovamente in tema di validità di crediti rilevanti ai fini dello svolgimento del tirocinio contestuale agli studi.
Già con una precedente nota dell’11 gennaio 2016, il Ministero aveva fornito alcune precisazioni in merito alle convenzioni quadro (rispettivamente del 2010 e del 2014) stipulate con il CNDCEC, ai sensi dell’art. 43 comma 2 del D.Lgs. 139/2005, con le quali era tata disciplinata la possibilità dello svolgimento del tirocinio contestuale agli studi a condizione che il percorso formativo dello studente/tirocinante prevedesse l’acquisizione di una serie di crediti in determinati ambiti disciplinari. A riguardo, la predetta nota aveva chiarito che, ai fini dell’scrizione nel registro del tirocinio, fosse sufficiente che i crediti indicati dalle citate convenzioni fossero stati conseguiti durante l’intero percorso della laurea.
Non essendo tuttavia chiaro se analogo valore fosse riconoscibile anche ai crediti attribuiti in sede di esame di laurea, il Consiglio Nazionale, più volte investito del relativo quesito, ha ritenuto - lo scorso dicembre - di dover interpellare il Ministero per ottenere i necessari chiarimenti.
E’ pertanto giunta la risposta del MIUR che, con una nota del 24 gennaio u.s., ha puntualizzato che il riferimento all’”intero percorso della laurea” da esso già indicato come periodo da considerare per la rilevanza, ai fini del tirocinio, dei crediti conseguiti, comprende anche l’esame finale di laurea. Pertanto, i crediti che siano attribuiti a detto esame possono essere a loro volta conteggiati ai fini del soddisfacimento dei crediti previsti dalle citate convenzioni quadro, con la sola condizione – tuttavia - che l’Università ne certifichi lo specifico settore disciplinare cui debbano considerarsi attribuiti.