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Novità del Fondo di garanzia - È stato pubblicato sulla G.U. dell’8.03.2014, il decreto del Mise (07.02.2014) che, in attuazione del decreto del “Fare”, fornisce i nuovi criteri di accesso al Fondo centrale di garanzia. Vi sono due novità importanti: l'apertura del Fondo di garanzia al mondo dei professionisti e la revisione dei criteri di valutazione delle imprese per l'accesso alla garanzia del Fondo centrale, al fine di ampliare la platea delle potenziali beneficiarie. Al nuovo strumento di sostegno alle Pmi possono così accedere da ieri dieci marzo anche i professionisti iscritti agli Ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico (Legge n. 4/2013) e in possesso delle relative attestazioni.
Operazioni ammesse – Un’importante novità riguarda le operazioni che potranno essere ammesse al Fondo. La garanzia potrà essere concessa esclusivamente in relazione a operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione. Le operazioni già deliberate saranno ammesse solo se la delibera sarà condizionata, nella sua esecutività, all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo. Tale misura ha lo scopo di assicurare l’utilizzo del Fondo solo da parte delle imprese che ne hanno effettivamente la necessità, che in mancanza della garanzia non avrebbero potuto accedere al finanziamento.
Fondo aperto alle professioni - Il Fondo centrale di garanzia per le Pmi, che è stato istituito con l'art. 2, comma 100 lettera a) della Legge 662/1996, rappresenta il principale strumento per accedere ai finanziamenti bancari da parte dei piccoli imprenditori. Da ieri 10 marzo è stato fissato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 7 del decreto 27 dicembre 2013, in materia di rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
L'art. 7, in particolare, disciplina l'estensione dell'intervento del fondo in favore dei professionisti, e nello specifico, stabilisce che possono accedere agli interventi del Fondo anche i professionisti iscritti agli Ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima Legge n. 4 del 2013. Le operazioni finanziarie relative ai professionisti sono ammesse alla garanzia del Fondo entro il limite massimo di assorbimento delle risorse complessive non superiori al 5%.
Criteri di valutazione per le imprese – Vengono anche aggiornati i criteri di valutazione delle imprese in relazione ai mutamenti del ciclo economico e all'andamento del mercato finanziario e creditizio, consentendo l'accesso anche alle imprese che hanno bilanci peggiorati a causa della crisi. Emerge che il sistema di indici risulta semplificato e tendenzialmente più simile tra i diversi modelli settoriali e/o contabili. Relativamente alle modifiche apportate agli indicatori di valutazione relativi alle imprese in contabilità ordinaria dei settori manifatturiero, edilizia, alberghi, commercio e servizi:
Sono ammesse senza valutazione dei bilanci le richieste di garanzie riferite a:
Altre novità – Tra le altre novità contenute nel decreto vi è la rimodulazione delle percentuali massime di copertura (in alcuni casi sale all'80), la modifica dei criteri di valutazione economico-finanziaria, la limitazione della concessione della garanzia alle sole operazioni di nuova concessione ed erogazione (salvo che le stesse non siano condizionate all'acquisizione della garanzia del fondo), nuove misure per garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia alle imprese beneficiarie, la modifica dei termini per l'avvio delle procedure di recupero relative alle operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi senza piano di ammortamento.