20 aprile 2026
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20 aprile 2026

Antiriciclaggio commercialisti: autovalutazione obbligatoria entro il 27 maggio 2026, anche per i clienti dichiarativi

Le modifiche 2025 alle Regole Tecniche del CNDCEC impongono ai commercialisti di aggiornare l’autovalutazione del rischio entro il 27 maggio 2026. L’esonero dall’adeguata verifica per le sole prestazioni dichiarative non consente di escludere questi clienti dalla mappatura complessiva del rischio di studio

Autore: Fabiano De Leonardis

A seguito delle modifiche 2025, introdotte dal CNDCEC, sulle Regole Tecniche antiriciclaggio, sono cambiate le tempistiche per l’aggiornamento del documento di autovalutazione di cui alla Regola Tecnica n. 1. È venuta meno la rigida cadenza triennale, riportando l'adempimento nell’alveo della responsabilità del professionista in caso di mutamenti rilevanti nell'attività; tuttavia, l’onere in rassegna resta obbligatorio entro un anno dalla pubblicazione dell'Analisi Nazionale del Rischio (NRA). Poiché il 27 maggio 2025 è stato pubblicato il suddetto aggiornamento nazionale, l’Informativa CNDCEC n. 85/2025 ha ricordato che tutti i professionisti devono assolvere a tale impegno entro il 27 maggio 2026; l’ obbligo riguarda tutti i soggetti iscritti all’Albo e con l'unica eccezione dei neoiscritti, per i quali la prima autovalutazione è fissata al 31 dicembre dell’anno successivo all’inizio dell’attività.

L’avvicinarsi di tale scadenza impone una riflessione rigorosa sulla metodologia di analisi del portafoglio clienti. Si rileva, infatti, una diffusa prassi distorta che sta portando molti studi ad escludere dal perimetro di valutazione i soggetti destinatari di sole prestazioni dichiarative. L’equivoco nasce dal presupposto errato secondo cui l’esonero di tali prestazioni dagli obblighi di adeguata verifica si estenda anche all'autovalutazione, generando una pericolosa confusione tra oggetto della valutazione e intensità degli adempimenti.

Il principio di proporzionalità e la Regola Tecnica n. 2

Come ben noto a tutti i soggetti obbligati, l’adeguata verifica della clientela è un’attività strettamente collegata all’approccio basato sul rischio e che si traduce in una serie di adempimenti che vengono graduati in funzione del rischio rilevato e finalizzati a far emergere anomalie prima del compimento dell’operazione ovvero dell’instaurazione del rapporto professionale. Coerentemente con tale principio di proporzionalità, l’aggiornamento ODCEC 2025 ha effettivamente stabilito che queste misure non vengano applicate all'attività di sola redazione e trasmissione, o di sola trasmissione, delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti relativi all'amministrazione del personale. Sono quindi escluse tutte le attività, comprese quelle preliminari, legate alla redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, così come gli ulteriori adempimenti tributari correlati, come la trasmissione dei modelli F24. Detto ciò però è fondamentale sottolineare che la deroga in rassegna rientra nel perimetro della Regola Tecnica n.2 ovvero l’adeguata verifica della clientela quale processo che si sviluppa in maniera proporzionale e consente al professionista di tracciare l’identità reale del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e di comprendere a fondo il business e l’origine dei fondi.

La confusione interpretativa con la Regola Tecnica n. 1

Il cortocircuito interpretativo risiede nell’estendere un’esimente procedurale specifica della Regola Tecnica n. 2 alla Regola Tecnica n. 1, dedicata all’autovalutazione del rischio dello studio. Quest’ultima infatti non riguarda la singola posizione contrattuale ma costituisce un adempimento organico, proprio e indelegabile del professionista, finalizzato a misurare l'esposizione complessiva della struttura ai rischi di riciclaggio; tale processo si declina nel raffronto sistematico tra il rischio inerente, derivante dalla natura dell'attività e dei clienti, e l'efficacia dei presidi di controllo interno, analizzati in termini di vulnerabilità, il tutto al fine di determinare il rischio residuo e garantire la proporzionalità degli adempimenti di adeguata verifica. Va da sé che l’autovalutazione del rischio deve rappresentare la probabilità che l’organizzazione professionale sia strumentalizzata per fini illeciti e tale probabilità è definita funzionalmente all'intera massa critica della clientela. Escludere i clienti dichiarativi significa alterare il denominatore della valutazione, producendo un dato distorto che non riflette la realtà operativa dello studio.

La responsabilità nell'outsourcing e l'indelegabilità

Un ulteriore aspetto critico riguarda l’affidamento in outsourcing degli adempimenti. È bene chiarire che l'esternalizzazione della tenuta materiale dei fascicoli non esonera il professionista dalla responsabilità ultima di definire il perimetro del rischio. Sul punto, il D.Lgs. 231/2007 consente di esternalizzare l'esecuzione materiale ma la valutazione strategica complessiva resta sempre in capo al professionista. Se la società esterna dichiara la non necessità di mappare i clienti dichiarativi, sta fornendo un’indicazione di mera gestione documentale ma non una consulenza strategica sulla conformità. Il concetto di indelegabilità deve essere quindi inteso in senso stretto: sebbene il professionista possa avvalersi di collaboratori, professionisti esterni o software per la raccolta del dato grezzo, la validazione ultima resta sempre in capo al titolare dello studio e questo perché l'autovalutazione è l'atto con cui il professionista definisce il proprio perimetro di rischio.

Conclusione

In conclusione, l'esonero ex Regola Tecnica n. 2 è una semplificazione operativa volta a ridurre il carico burocratico sulla singola prestazione ma non costituisce una zona franca nell'autovalutazione ex Regola Tecnica n. 1. Il rischio di riciclaggio non si valuta a compartimenti stagni ma esprime sulla capacità complessiva dello studio di monitorare il proprio ecosistema professionale. La mappatura deve essere complessiva: il cliente dichiarativo, pur con un peso ponderale minimo nel calcolo del rischio, deve essere comunque parte integrante del modello di analisi per garantire la coerenza logica e giuridica dell'intero sistema di prevenzione dello studio ed evitare forme di distorsione statistica dei fattori di rischio.

 

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