6 settembre 2012

Avvocati: come si calcola il compenso?

Il Tribunale di Monza si pronuncia in merito al tariffario forense
Autore: Redazione Fiscal Focus

La validità delle tariffe professionali - Il 23 luglio è da considerarsi la data limite entro la quale rimangono in vigore le vecchie tariffe forensi. Siffatta data segna il margine dal quale iniziano a decorrere i provvedimenti approvati in seno al D.P.R. Severino sulla riforma degli ordinamenti professionali. Testo che, fra le altre cose, ha prodotto disposizioni in merito all’abrogazione delle tariffe professionali.

La sentenza del Tribunale di Monza - Come ha risposto la giurisprudenza a tali normative? Ebbene, la prima sentenza che ha trattato la questione delle tariffe forensi è quella prodotta dal Tribunale di Monza lo scorso 6 agosto. Attraverso siffatta pronuncia i giudici monzesi hanno valutato i cambiamenti avvenuti nell’ambito del passaggio dal vecchio criterio di calcolo delle spese giudiziali al nuovo. Pertanto, se si è al cospetto di un caso in cui l’avvocato ha vinto la causa per la quale è stato incaricato prima del fatidico 23 luglio, allora verrà compensato sulla base delle vecchie tariffe ancora in vigore per quel periodo; mentre qualora la medesima situazione dovesse verificarsi dal 24 luglio in poi, ossia “dopo l'intervenuta abrogazione, l'entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste”.

Come liquidare le spese giudiziali – Entrando nel merito, dal momento che il D.L. n. 1/2012 ha previsto che rimangano in vigore fino all’emanazione di nuovi parametri di riferimento e, in ogni caso, fino al centoventesimo giorno successivo al 24 marzo, ossia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, insomma viste tali disposizioni, nel momento in cui si andrà a decidere circa i criteri di liquidazione entro tali citati limiti si dovranno avere come riferimento le tariffe forensi indicate nel D.M. n. 127/2004. Ora, nonostante il nuovo assetto parametrico sia stato reso ufficiale in seguito al decreto del primo agosto emanato dal Dicastero guidato da Paola Severino, per i giudici di Monza rimane comunque un dato di fatto che “il regime transitorio per la liquidazione delle spese giudiziali non può che fare riferimento, anche per quella che in precedenza era la componente più importante delle spese giudiziali (le voci attinenti agli onorari di avvocato) alle norme vigenti alla data in cui l'attività difensiva è terminata”.

Quando l’accordo manca – Cosa avviene quando tra avvocato e cliente non sussiste accordo in merito alla determinazione del compenso? Ebbene, una tale eventualità non dovrebbe più incorrere dal momento che è stato introdotto l’istituto del preventivo. Ma nel caso in cui una pattuizione di questa natura non dovesse esservi, allora si dovranno tenere quali criteri di riferimento per il calcolo del compenso le vecchie tariffe, oramai abrogate.

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