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Con la sentenza n. 24826 del 6 giugno 2013, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha definitivamente condannato un avvocato milanese alla pena di mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione al reato di dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000).
Il caso. Per come ricostruito dai giudici del merito, l’imputato, quale partecipe di uno studio legale, aveva ricevuto in via non ufficiale su un conto estero la parte più consistente (13,5 milioni di euro) del pagamento di una prestazione professionale e fatto emettere allo studio associato la fattura relativa a una parte soltanto (1,5 milioni di euro) del compenso pattuito con la cliente. Di qui l’accusa di evasione fiscale e la conseguente condanna alla pena detentiva, mentre i giudici di secondo grado hanno lasciato cadere l’imputazione per il reato di truffa aggravata, giacché è da escludere che tale reato possa concorrere con quelli di evasione fiscale (Cass. SS.UU. sentenza 1235 del 2011).
Sentenza logica. Ebbene, agli Ermellini la sentenza gravata è parsa ben motivata, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore dell’imputato, i giudici d’appello, ai fini della determinazione della pena, non hanno preso in considerazione il solo elemento del ricorso alla sottofatturazione, ma hanno evidenziato il complessivo meccanismo fraudolento posto in essere dall’imputato, caratterizzato – si legge in sentenza – “sia dal trasferimento delle somme di denaro ‘estero su estero’ sia dallo schermo costituito dalla riferibilità a un noto studio professionale associato della fattura emessa e della relativa operazione contabile”.
Gravità della condotta. Insomma, il difensore dell’avvocato ha denunciato inutilmente il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado. Si evidenzia, infine, che la Terza Sezione Penale della Cassazione ha condiviso pienamente il giudizio della Corte d’appello in ordine alla gravità del comportamento tenuto dall’imputato in considerazione della natura fraudolenta del sistema messo in atto, dell’elevata entità dell’importo evaso e, soprattutto, della natura della prestazione professionale. Le spese del giudizio di legittimità hanno seguito la soccombenza.