20 giugno 2013

Azioni giudiziarie. Responsabilità del liquidatore

Negato il risarcimento dei danni alla Curatela del fallimento
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il liquidatore di una società non è tenuto ad alcun risarcimento del danno per non aver intrapreso un’azione giudiziaria. È quanto si ricava da una recente sentenza della Corte d’appello di Brescia (1402/12 depositata in cancelleria il 3 dicembre 2012).

Domanda di risarcimento
La controversia è stata intrapresa dalla Curatela del fallimento di una S.p.a., che ha chiesto al Tribunale di Cremona il risarcimento dei danni ex art. 146, comma 2, Legge fallimentare nei confronti del liquidatore, per non avere quest’ultimo proposto opposizione allo stato passivo ex articolo 98 della Legge fallimentare per un credito della società (poi fallita) ammesso al chirografo e non in prededuzione.
Inutile difesa. Costituitosi in giudizio, il convenuto ha negato ogni responsabilità e la mancanza dei presupposti per l’azione. Di diverso avviso il Tribunale, che difatti ha accolto la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Curatela, ritenendo che “se l'opposizione fosse stata proposta la stessa sarebbe stata accolta”.
La Corte d’appello. Ebbene, con la sentenza in esame, la Corte di appello di Brescia ha ribaltato le sorti del giudizio, escludendo il diritto della società al risarcimento dei danni. Infatti, si legge in un passaggio chiave della motivazioni, “l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale rientra nell'ambito discrezionale delle scelte gestionali, trattandosi di facoltà ma non certo di obbligo positivo; poiché l'esito positivo dell'impugnazione non poteva a priori ritenersi certo e poiché al liquidatore non possono essere richieste particolari competenze in campo tecnico giuridico e fallimentare ma solo di gestione di impresa”.
Conclusioni. Insomma, ad avviso della Corte territoriale, il liquidatore e l’amministratore di una società sono tenuti a osservare i doveri imposti dalla legge e dallo statuto, quindi a garantire il patrimonio sociale e a indirizzare l’attività economica nel modo più idoneo a realizzare l’interesse della società, non anche ad avere specifiche competenze tecniche in materia giuridica e fallimentare.

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