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Il versamento - Come risulta ben noto, nelle scorse settimane l’Adepp ha ritenuto di “impugnare le circolari ministeriali recentemente emanate ritenendo che non abbiano adeguate coperture di legge, laddove si prevede il versamento verso le casse dello Stato anche dalla parte di enti privatizzati che registrano entrate esclusivamente da versamenti contributivi”. Questo alla luce del fatto che, secondo le disposizioni contenute nella legge sulla spending review L. n. 135/12, gli enti privati di previdenza avrebbero dovuto versare nelle casse statali, a titolo di risparmio, una somma che ad oggi avrebbe raggiunto i due milioni di euro. Inoltre ai suddetti enti era stato chiesto un risparmio sui “consumi intermedi” pari al 5% per il 2012 e al 10% per il 2013. Pur aderendo all’associazione degli enti di previdenza privati, molti di questi istituti hanno pensato bene di pagare il versamento, mentre altri hanno deciso di andare oltre la formalità, optando per il non pagamento.
Le polemiche – In realtà, la richiesta dello Stato, come già appare chiaro dall’impugnazione dell’Adepp, appare in totale contrapposizione con la natura degli istituti privati di previdenza. In sostanza, il comparto della previdenza del mondo professionale reputa una siffatta scelta governativa alla stregua di un “prelievo forzoso” che mina in maniera grave l’autonomia gestionale delle Casse. Tale autonomia, nello specifico, era stata sancita nel 1994 in virtù della Legge di privatizzazione, vale a dire il decreto legislativo n. 509. Le medesime disposizioni che testimoniavano quanto affermato nel ’94 sono state illustrate due anni più tardi con il decreto legislativo n. 103/96. Inoltre, è chiaro che in nessuna di tali leggi vi si possa trovare una qualche giustificazione o riscontro di quanto disposto attualmente dal governo.
In attesa del CdS – Ora il gioco è in mano all’organo consultivo del governo che, il 30 ottobre, dovrebbe esprimere il proprio giudizio. Nel frattempo, in attesa che il Consiglio di Stato notifichi il proprio parere, il Tar del Lazio, accogliendo l’impugnazione dell’Adepp, ha dichiarato che “la scelta del legislatore nazionale è stata quella di recepire integralmente il sistema statistico europeo nell'individuazione dei soggetti la cui attività comporta per la pubblica amministrazione un costo che si riflette pesantemente sul bilancio complessivo dello stato e sui quali è quindi necessario intervenire con misure restrittive diversamente quantificate. E ciò a prescindere dalla loro natura giuridica (persona giuridica pubblica o privata) e dalle modalità previste per la nomina degli organi rappresentativi e di governo”. In definitiva, l’opinione dei giudici amministrativi nell’approvare la richiesta di annullamento dell’elenco Istat è che la condizione Sec95, indispensabile per qualificare un membro del suddetto elenco, “non ricorre nel caso in esame perché incompatibile con la completa autonomia contabile, organizzativa, gestionale e finanziaria che l'art. 1, comma 1, dlgs 30 giugno 1994, n. 509 riconosce agli enti di previdenza privatizzati, che sono solo ‘vigilati’ dai ministeri competenti. Ed è di palese evidenza che la ‘vigilanza’ sulla loro attività è nozione del tutto diversa dal “controllo” richiesto dal normatore comunitario”. Infine, l’Istat non è stato con le mani in mano, ma si è appellato a siffatto giudizio, pertanto non resta che attendere le disposizioni del Consiglio di Stato e sperare che esse riflettano quelle del Tar laziale.