5 novembre 2013

Casse. Resiste il pro-rata

La Suprema Corte dà ragione a un iscritto alla Cassa ragionieri e periti commerciali
Autore: Redazione Fiscla Focus

Per le pensioni anteriori al 1° gennaio 2007 data di entrata in vigore della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) gli enti di previdenza privati sono vincolati da una “clausola di non regresso” che vieta di negare l’applicazione del pro-rata sulla pensione retributiva. Nelle casse previdenziali private il principio del pro-rata costituisce una clausola di salvaguardia per le anzianità maturate a cavallo del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.

La sentenza. È quanto emerge dalla sentenza 30 ottobre 2013, n. 24534, della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro.

Il caso. La Corte si è pronunciata in senso favorevole a un iscritto alla Cassa ragionieri e periti commerciali che rivendicava il suo diritto a vedersi liquidata la pensione in base alle vecchie regole. L’ente previdenziale però negava l’applicazione del principio del pro-rata considerandolo obbligatorio, in base alla Legge n. 335 del 1995, solo quando si tratta di rideterminare i coefficienti di rendimento, ma non quando si opta per il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.
Normativa in materia pensionistica. Ebbene, la posizione dell’ente previdenziale non ha trovato l’avallo dei giudici del Palazzaccio che ricostruiscono la normativa in materia pensionistica. L'articolo 3, comma 12, della Legge n. 335/1995 è una norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. Dal 2007 l'equilibrio delle Casse doveva resistere per un arco temporale di trenta anni (fino al 31 dicembre 2006 il periodo era di quindici anni). Un tempo aumentato con il decreto cosiddetto “Salva Italia” in base al quale tali enti sono tenuti ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti a un arco temporale di cinquant’anni. La riforma del 1995 (cosiddetta ”Dini”) aveva previsto il rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate. Il calcolo della prestazione deve pertanto avvenire tenendo conto degli anni di iscrizione in cui vigeva il sistema retributivo. La riforma del 2007 ha ripreso il principio del pro-rata, aggiungendo anche i criteri di gradualità e di equità fra generazioni e facendo salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti privatizzati e approvati dai ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della Legge n. 296/2006.

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