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Il parere della Fondazione - Il parere n. 24, pubblicato dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ieri 24 ottobre, propone dei chiarimenti in merito alla procedura che il consulente deve eseguire nell’emettere il proprio compenso al cliente assistito durante un contenzioso tributario e risultato vincente. E’ chiaro infatti che, come di consueto, le spese giudiziali sono sempre a carico della parte giudicata soccombente, pertanto in questi oneri è ricompresa la parcella del professionista che ha assistito la parte vittoriosa. Ora, il consulente, nel notificare il proprio compenso al cliente, dovrà seguire un’apposita procedura.
Distrazione sì, distrazione no - Inoltre, la Fondazione Studi ricorda che, nel corso di un medesimo procedimento, il giudice può decidere a vantaggio del consulente difensore una cosiddetta “distrazione” degli onorari non riscossi e delle spese anticipate. Qualora invece il processo non preveda una distrazione, “il compenso del consulente deve essere pagato dal cliente vittorioso (e non dalla parte soccombente), salvo il diritto da parte del cliente medesimo di ottenerne il rimborso da parte del soccombente; il cliente vittorioso, all'atto del pagamento, deve sempre operare la ritenuta d'acconto nei confronti del consulente del lavoro, proprio difensore”. In ogni caso, sia che presenti la condizione della “distrazione” sia che tale possibilità non si palesi, al consulente è attribuito il compito di presentare la propria parcella al cliente che ha assistito e che è risultato vittorioso della controversia, mentre la parte soccombente non può pretendere “l'emissione della relativa fattura nei propri confronti”.
La ritenuta d’acconto – Per quel che concerne la fattura d’acconto, considerando che nell’intestazione deve essere indicata sempre la denominazione del cliente del consulente, essa va comunque eseguita da colui che provvede a saldare il compenso del professionista. Nel rimborsare al soggetto vittorioso l'importo stabilito, la parte soccombente non deve effettuare la ritenuta qualora la controparte abbia saldato totalmente o parzialmente con fattura il consulente.
L’Iva – Ultima segnalazione evidenziata dalla Fondazione Studi riguarda il capitolo Iva, in particolare ai fini del pagamento dell'imposta sulle spese di giudizio. Secondo il parere n. 24, la procedura deve prendere in considerazione anche l’eventualità che il cliente del consulente sia un soggetto che detrae o non detrae l'Iva.