17 maggio 2012

CdL: il praticante non può fare “buste-paga”

Per la Cassazione il praticante non può compiere in maniera autonoma gli atti tipici dei consulenti del lavoro
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il principio. Commette esercizio abusivo della professione il praticante che svolge personalmente e in autonomia le attività che la Legge 2 novembre 1979, n. 12 riserva agli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro.

La sentenza. E’ quanto si evince dalla sentenza numero 18488 del 15 maggio 2012 della Corte di Cassazione.

Il reato. Nel caso di specie, la Sesta Sezione Penale, ha confermato la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Cagliari a un trentacinquenne imputato del reato di cui all’art. 348 codice penale, per aver esercitato abusivamente la professione di consulente del lavoro.

Solo praticantato? Ad avviso della Corte di merito, l’attività svolta dall’uomo non poteva ritenersi di puro praticantato – come invece sostenuto dallo stesso – né meramente meccanica ed esecutiva di compiti che venissero svolti sotto la guida di un consulente già iscritto.

Le motivazioni. Queste le motivazioni che hanno sorretto la decisione dei giudici di Piazza Cavour: “Premesso che l'art. 1 L. n.12/1979 riserva agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro tutti gli adempimenti in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non siano curati dal datore di lavoro, in sede di merito è stato accertato in punto di fatto che l’uomo curava personalmente e in autonomia, per alcune ditte (…), di cui aveva i libri paga e i registri e che avevano rapporti, anche economici, soltanto con lui, la gestione dei rapporti di lavoro dipendente, l'elaborazione delle buste-paga e i connessi adempimenti previdenziali e fiscali, svolgendo con ciò compiti che in nessun modo potrebbero essere qualificati di natura meramente esecutiva in quanto, come fondatamente osserva la sentenza impugnata, richiedenti una attività di individuazione, interpretazione ed applicazione di una normativa complessa e di difficoltoso coordinamento”. La Corte inoltre sottolinea come “anche i compiti di natura meramente esecutiva si debbono svolgere sotto il controllo e sotto la responsabilità del consulente del lavoro che può avvalersi allo scopo di propri dipendenti (art. 2 e 3 L. n. 12/1979) e non è questo il caso del praticante, che rilasciò ai clienti fatture (formalmente intestate a una società di elaborazione dati ma regolate sulle prestazioni professionali) per l'attività svolta in proprio e senza il supporto di alcun professionista abilitato: il che esclude anche in radice la riconducibilità dell'attività svolta ai compiti propri del praticantato”.

Spese. Alla luce delle suesposte considerazioni, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, avendo ritenuto inammissibili tutte le censure formulate dal sedicente praticante, al quale toccherà pure pagare le spese di lite e la somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

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