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La modularità contributiva - Modularità contributiva, questa è la nuova parola d’ordine per quel che concerne il nuovo sistema pensionistico dei consulenti del lavoro. Si tratta, nello specifico, di uno strumento flessibile che si applica su una tipologia di contribuzione di stampo volontario. La contribuzione volontaria si aggiungerà quindi a quella soggettiva e a quella integrativa, dando un grosso contributo nella costituzione di trattamenti pensionistici cospicui. In questo caso si avranno due benefici: uno previdenziale, da godere in con la pensione; l’altro fiscale che è immediato e direttamente proporzionale alle quote contributive versate in maniera ‘modulare’. Si parla di un beneficio fiscale perché il contributo aggiuntivo non ha un tetto massimo ed è interamente deducibile dai redditi.
I ‘moduli’ – L’introduzione di un siffatto modello contributivo è dovuta innanzitutto alla volontà di pianificare gli investimenti attuali ai fini di non esser vittime di contrazioni delle possibilità economiche durante il pensionamento. In questo senso la contribuzione non verrà imposta, ma sarà gestita dall’iscritto. In particolare, ciascun titolare del trattamento previdenziale potrà adeguare alle proprie necessità e disponibilità la quota contributiva, che quindi è libera e sarà soggetta a variazioni annuali. La misura della contribuzione è stabilita a ‘moduli’ di 500 euro. Questi, secondo l’articolo 46 del nuovo Regolamento di previdenza e assistenza, potranno essere utilizzati a multipli.
L’ente di previdenza – Che ruolo ha in questo nuovo sistema l’Enpacl? Ebbene, l’istituto di previdenza la quale fa riferimento la categoria metterà a disposizione degli iscritti il proprio supporto per quel che concerne la valutazione e la pianificazione. Tutto ciò per mezzo di un apposito software scaricabile dal sito dell’ente. L’Enpacl non ha stabilito alcuna spesa o addebito di commissione a carico degli iscritti richiedenti, allo stesso tempo assicura che non si procederà ad alcun prelievo sul reddito annuale né si presenteranno costi per la trasformazione della rendita in capitale o per le spese di gestione.
Il contributo facoltativo – Il suddetto contributo, come si è accennato, oltre ad essere aggiuntivo rispetto a quelli già esistenti, è anche facoltativo, nel senso che sarà l’iscritto a decidere se avervi accesso. Per essere ammessi a un tale sistema bisognerà presentare istanza di ammissione ogni anno, e a ogni domanda si potrà contestualmente decidere l’importo che in quel momento si adatta alle esigenze e alle possibilità del richiedente. In ogni caso, l’iscritto che abbia fatto richiesta di accesso al nuovo strumento aggiuntivo, non è da esso vincolato, nel senso che potrà optare per la sospensione in qualunque momento. “I contributi facoltativi versati saranno capitalizzati ad un tasso annuo pari al 90% della media quinquennale dei tassi di rendimento netto del patrimonio investito dell’Ente, con un valore minimo garantito del 1,5%. Dopo aver presentato domanda di ammissione on line, si potrà versare il contributo aggiuntivo in qualsiasi momento dell’anno solare. Per il pagamento si utilizzano gli appositi M.Av., messi a disposizione di ciascun iscritto e scaricabili dall’area riservata dei Servizi Enpacl on line”, scrivono i consulenti del lavoro sul proprio portale.