17 novembre 2011

CNDCEC: approfondimenti sulla Tassa di Concessione Governativa

Rimborsabile per i comuni la tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile ad uso istituzionale
Autore: Redazione Fiscal Focus

La Tassa di Concessione Governativa sul cellulari - Sul sito del CNDCEC è stato pubblicato un studio (con data 10 novembre 2011) sulla tassa di concessione governativa sull’uso dei cellulari e la sua applicazione agli Enti Locali. Il tema sull’assoggettabilità o meno degli stessi Enti alla tassa di concessione governativa per la telefonia mobile è dibattuto da tempo, inoltre si discute se gli enti locali possano essere assoggettati o meno alla suddetta tassa per i telefonini utilizzati a scopi istituzionali. L’argomento è stato affrontato anche da alcune sentenze della CTP di Vicenza e della CTR del Veneto ed è riemerso in una interrogazione parlamentare del 6 aprile 2011 n. 5-04538.

Le sentenze - La CTP Vicenza (sentenza del 10 novembre 2008 e del 30 novembre 2009) e la CTR Veneto (sentenza n. 5.1.11 depositata il 10.01.2011) hanno confermato che il Comune che ha un contratto di telefonia mobile, non è soggetto al versamento della tassa sulle concessioni governative. Le citate sentenze dichiarano non dovuta la Tcg sui telefoni cellulari da parte dei Comuni, e legittimano gli stessi a richiedere il rimborso degli importi pagati a tale titolo.
Il principio secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici ad esse equiparati, ai fini fiscali, non sono assoggettabili alla tassa sulle concessioni governative per mancanza del presupposto soggettivo di applicazione dell’imposta è contenuto anche nella Ris. dell’Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2008 n. 44, ma era già stato precisato in atre risoluzioni (Ris. 3 maggio 2005 n. 55, 4 agosto 2004 n. 109, 15 maggio 2003 n. 107 e 11 ottobre 2000 n. 154).

La restituzione di quanto pagato - L'art. 13, del Dpr. n. 641/72, stabilisce che il contribuente (e in questo caso secondo il CNDCEC il Comune) può chiedere la restituzione delle tasse di concessione governativa erroneamente pagate presso l’ufficio delle Entrate competente in ragione del proprio domicilio fiscale, attraverso una domanda di rimborso redatta in carta semplice.

Termine di decadenza - Il termine di decadenza è di 3 anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto, dell'atto sottoposto a tassa dalla data della comunicazione del rifiuto stesso. Come precisato dalla Cassazione, per determinare il termine di decadenza dei tre anni bisogna riferirsi alla data di spedizione, non a quella di ricezione della domanda da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Aumento del termine - Se venisse riconosciuta in Corte di Cassazione l’illegittimità della tassa stessa, si potrebbe anche configurare il caso dell’indebito pagamento e non dell’erroneo pagamento, il che renderebbe decennale il termine entro il quale chiedere il rimborso (tra l’altro, anche da parte degli utenti diversi dai Comuni).

I presupposti del rimborso - Il presupposto per richiedere il rimborso è il versamento da parte dell’Ente locale di somme a titolo di tassa concessione governativa per la telefonia mobile utilizzata in ambito istituzionale. Principalmente, deve essere sostenuto che i Comuni, in quanto “Pubblica Amministrazione”, non sono assoggettabili alla suddetta tassa. Occorre anche rilevare che la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta solo quando la Legge imponga come obbligatoria una concessione o un’autorizzazione per l’esercizio di una determinata attività, mentre l’attività di chi detiene e si serve di un telefono portatile sulla base di un contratto con una società fornitrice di servizi di telefonia mobile, non è sottoposta dalla legge ad alcun tipo di provvedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione.

Illegittimità assoluta della tassa - Risulterà utile richiamare quanto sostenuto nella Sentenza Commissione tributaria regionale del Veneto n. 05/01/11, circa l’illegittimità assoluta della predetta tassa, corrisposta successivamente all’entrata in vigore del “Codice delle Telecomunicazioni” (Dlgs. n. 259/03). Le disposizioni di detto Decreto portano all’abrogazione di tutta la normativa in essere che si fonda sul presupposto di un rapporto concessorio di tipo pubblicistico, facendo così venir meno il presupposto per l’applicazione della tassa di concessione governativa.

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