Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
I documenti approvati - Si è tenuta il 9 febbraio la seduta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che ha visto la redazione e approvazione definitiva di due specifici documenti. I documenti, presentanti in via preliminare a settembre durante il convegno nazionale di Cagliari, sono stati pubblicati venerdì sul portale del Consiglio. In prima battuta, è stato licenziato il rapporto dal titolo “L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori” che indica ai commercialisti e agli esperti contabili delle direttive da seguire in materia di revisione legale di un’impresa che abbia dimensioni minori, vale a dire per quel che concerne le realtà imprenditoriali medio-piccole. Questo primo rapporto si suddivide in due parti, da un latto è stata emanata la nota introduttiva, dall’altro quindi allegati che propongono esempi, questionari e moduli. In un secondo momento è stato approvato il documento definito “Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”. In questo caso, le disposizioni suggerite ai commercialisti riguardano gli adempimenti di revisione nella sfera operativa del collegio sindacale.
PMI e revisione contabile – Come abbiamo visto, il documento è composto da due sezioni. Nella prima di queste, i redattori hanno inteso illustrare le linee guida al fine di orientare i professionisti e le imprese tramite concreti parametri quantitativi. Questo perché vi sono dei parametri internazionali e nazionali che forniscono solo principi e criteri qualitativi. La definizione di imprese di dimensioni minori si baserà, dunque, su considerazioni sia qualitative che quantitative. Per quel che concerne i criteri qualitativi, le linee guida riconoscono le caratteristiche di: “concentrazione della proprietà e della Direzione in un numero limitato di soggetti (spesso un singolo soggetto – può trattarsi di una persona fisica o di un’altra impresa che possiede l’impresa di dimensioni minori purché il proprietario presenti le relative caratteristiche qualitative); una o più delle seguenti caratteristiche: operazioni semplici e lineari; semplicità delle registrazioni contabili; un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell’ambito delle singole linee di attività; un numero limitato di controlli interni; un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma di controlli; ovvero un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni”. Mentre sul versante delle carattristiche quantitative, il documento del Cndcec riconosce “tre limiti dimensionali: totale attivo dello stato patrimoniale; totale ricavi delle vendite e delle prestazioni; numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio”. Tali limiti possono essere calcolati in base a: “totale delle attività; ricavi delle vendite e delle prestazioni: il totale della voce A1 – ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’; dipendenti medi occupati durante l’esercizio: i dipendenti medi dell’esercizio risultanti dalla nota integrativa del bilancio, aumentati da eventuali collaboratori non inclusi dall’impresa tra i dipendenti e necessari al normale funzionamento dell’attività aziendale”. In base al documento, le informazioni estrapolate dal calcolo di tali criteri, qualitativi e quantitativi, al fine di giungere a una corretta definizione della dimensione dell’impresa per la quale procedere secondo un dato principio di revisione contabile, devono essere scremate a partire da altri due elementi che sono coincidono con le dimensioni e la complessità. I quindici allegati al documento, costitutivi della seconda parte del rapporto, illustrano in maniera applicativa le modalità di calcolo e definizione.
Collegio sindacale - Il documento “Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” indica le modalità operative che il collegio sindacale deve seguire nel campo della revisione contabile. Innanzitutto, il rapporto pubblicato dal Consiglio nazionale sottolinea che ad essere “incaricato della revisione legale” sarà proprio il collegio sindacale, al quale possono essere riferiti entrambi i termini di “revisore” e “responsabile della revisione”. Contestualmente, il ruolo di “personale professionale” verrà attribuito ai consulenti ausiliari dei quali si avvarranno i sindaci del collegio. Inoltre, il documento dà indicazioni anche per quel che concerne le tipologie di svolgimento delle operazioni di revisione attraverso l’esposizione delle relative norme. Secondo quanto emesso dal Consiglio nazionale, le funzione del Collegio sindacale sono due: quella di vigilanza ex artt. 2403 e ss. e quella di revisione ex D.lgs. n. 39/2010. Distinte l’una dall’altra, entrambe sono coordinate al fine di consentire un lavoro sinergico ed efficiente. Oltre a ciò, il documento ricorda che gli standard tecnici ai quali i sindaci dovranno fare capo sono quelli disposti dai principi di revisione nazionali n. PR001 “Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio” e n. PR0022 “Modalità di redazione della relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39”. Il documento si compone di diverse cartelle che guidano all’adempimento delle funzioni, concludendosi poi con il fac-simile della lettera d’incarico e della relazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti.