15 maggio 2015

Cndcec. Audizione al Senato

Autore: Redazione Fiscal Focus

L’audizione. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha presentato ieri, per mezzo del consigliere Luigi Mandolesi, l’audizione presso la Commissione Finanze del Senato. Di seguito i punti trattati dal consigliere innanzi agli scranni parlamentari.

Fatturazione elettronica. L’art.9 della c.d. Legge delega, L.23/2014, che troverà attuazione attraverso il futuro schema di decreto legislativo, al momento allo studio del Senato, prevede l’incentivazione, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, dell’utilizzo della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi (nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di IVA e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti). A tal proposito, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha espresso il proprio apprezzamento per l’approccio che il legislatore delegato ha scelto di adottare per la diffusione dello strumento della fatturazione elettronica tra privati e della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, ossia quello di lasciare assolutamente facoltativo l’utilizzo di detti strumenti, ma incentivandolo attraverso la previsione di riduzioni degli adempimenti amministrativi e contabili per i soggetti che decidano di adottare gli stessi. Tuttavia, il principale disincentivo alla diffusione dell’utilizzo della fatturazione elettronica tra i privati è rappresentato dall’adempimento del conseguente obbligo di conservazione digitale sostitutiva del documento emesso, a cui sono soggette entrambe le parti del rapporto oggetto di fatturazione.
Il CNDCEC ha di conseguenza proposto che tale servizio debba essere assicurato gratuitamente a tutti i soggetti passivi IVA, senza alcuna discriminazione di carattere oggettivo e/o soggettivo e senza le limitazioni attualmente previste dal servizio messo a disposizione da Unioncamere (con riferimento al quale la gratuità è infatti assicurata soltanto per un massimo di 24 fatture). Tale possibilità potrebbe, inoltre, essere riservata ai soggetti che per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati si avvalgano del Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 1° gennaio 2017.

Inoltre, per i soggetti che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche (di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto) e, sussistendone i presupposti, oltre la predetta opzione anche quella per la trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2, comma 1, del decreto), lo schema di decreto prevede all'articolo 3 una serie di incentivi (eliminazione degli obblighi di comunicazione relativi allo "spesometro" e alle "operazioni con Paesi black-list", eliminazione dell’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute, esecuzione dei rimborsi IVA entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei presupposti previsti dall'articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché riduzione di un anno dei termini di accertamento in materia di IVA e di imposte dirette). Al riguardo, per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, il CNDCEC propone la preclusione della possibilità da parte del Fisco di esperire gli accertamenti analitico-induttivi sulla base di presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), D.P.R. n. 600/1973 e all’articolo 54, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972.
La tracciabilità delle operazioni in entrata e in uscita verrebbe in tal modo ad assumere funzioni di garanzia per il contribuente contro l’utilizzo delle presunzioni in sede di accertamento, analogamente a quanto già previsto per i soggetti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore.

Abuso del diritto. Pur apprezzando l’impianto complessivo dello schema di decreto recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, il CNDCEC ha avanzato interessanti proposte d’integrazione e/o modifica al suo testo per quanto riguarda l’abuso del diritto. In particolare sarebbe bene chiarire se per integrare la nozione di abuso possa essere sufficiente la violazione da parte del contribuente della ratio legis della norma fiscale oppure occorra anche la realizzazione del vantaggio fiscale indebito (soluzione da preferire). Sarebbe anche opportuno ampliare le specificazioni del contenuto dell’onere di motivazione dell’atto impositivo gravante sull’Ufficio, mentre sul fronte della quantificazione del vantaggio, il CNDCEC ritiene necessaria una disposizione integrativa che prescriva il recupero dei valori fiscali eventualmente disconosciuti (a seguito dell’esito fruttuoso della contestazione d’inopponibilità dell’operazione abusiva), in modo tale da evitare doppie imposizioni e la soppressione dell’effetto fiscale di costi effettivamente sostenuti e pertinenti alla gestione, sia pure con modalità diverse da quelle rappresentate dal contribuente.
Raddoppio dei termini. Per quanto riguarda il raddoppio dei termini per l’accertamento, lo schema di decreto sulla certezza del diritto stabilisce che possa operare unicamente se la violazione penale è stata denunziata dall’Amministrazione finanziaria all’A.G. entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, nel caso di omessa dichiarazione, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo. Sul punto, il CNDCEC fa notare come la nuova disciplina considera solo il caso in cui la denunzia sia stata presentata o trasmessa dall’A.F. Sarebbe allora opportuno modificare il testo proposto, specificando che il nuovo limite ai fini del raddoppio si rende applicabile in ogni caso, quindi, anche qualora fossero la Procura o altri soggetti diversi dall’A.F. a segnalare una violazione che comporta obbligo di denunzia per un reato tributario. Quanto alla decorrenza della nuova disciplina sul raddoppio dei termini, lo schema di decreto stabilisce che “sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”; è però auspicabile il ritorno alla versione della disposizione contenuta nello schema di decreto approvato il 24 dicembre 2014, che prevedeva che “sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti di controllo divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. Tale versione è più rispettosa del principio del favor rei.

Dividendi black list e costi black list
- Il Decreto sulla crescita e l’internalizzazione, attuativo della Delega fiscale (L. 23/2014), attualmente al vaglio delle competenti Commissioni parlamentari, prevede una parziale modifica per ciò che concerne la tassazione dei dividendi provenienti da Stati paradisiaci. Sulla questione, il CNDCEC evidenzia come le nuove disposizioni proposte dalla Schema di decreto richiamano, in più punti, il concetto di “residenza” delle società o enti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. La determinazione della residenza ai fini fiscali in uno Stato può sollevare alcune criticità e deve necessariamente tenere conto delle indicazioni contenute nelle fonti di diritto internazionale convenzionale.
A tal fine – chiarisce il CNDCEC – “è opportuno fare riferimento al criterio previsto dall’art. 4, paragrafo 3 del Modello OCSE, secondo il quale la residenza della persona giuridica, in ipotesi di dual residence, va individuata nel luogo in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La sede di direzione effettiva (o place of effective management) è il luogo dove sono sostanzialmente adottate le decisioni principali relative alla gestione della società, nonché quelle necessarie per l’esercizio della sua attività d’impresa”.
Stesse considerazioni vengono effettuate in relazione alla modifica della normativa sull’indeducibilità dei costi black list. Anche in questo caso – evidenzia il CNDCEC – è necessario collegare l’individuazione degli Stati paradisiaci in relazione alla sede di direzione effettiva.
Nuova White list. Per quanto riguarda invece l’emanazione della c.d. white list (in attuazione del D.Lgs. n. 239 del 1996) sulla base del criterio dell’“adeguato scambio di informazioni”, il CNDCEC propone, nell’ottica di una maggiore aderenza agli standard internazionali di trasparenza, di sostituire l’espressione “adeguato scambio di informazioni” con una espressione quale “scambio di informazioni in conformità con quanto previsto dalle fonti internazionali e, in particolare, dall’art. 26 del Modello OCSE e dal Modello di Tax Information Exchange Agreement dell’OCSE del 2002”.

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