Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
PO 175/2013 - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha risposto con un Pronto Ordini (PO 175/2013) alla richiesta di chiarimenti sulla modalità di costituzione dei Consigli di disciplina territoriali. Sui criteri e le modalità di designazione dei componenti dei suddetti consigli, il Consiglio Nazionale si è già espresso con alcune indicazioni nella informativa n. 5/2013.
I componenti del Consiglio - Con riferimento al numero dei componenti del consiglio di disciplina, nella suddetta informativa (5/2013) viene precisato che lo stesso Consiglio di disciplina può avere o la stessa composizione del Consiglio Territoriale, o un numero inferiore, che sia comunque in grado di garantire il corretto svolgimento della funzione disciplinare. L’indicazione contenuta nella informativa, relativa alla medesima ripartizione dei seggi esistenti negli rispettivi consigli degli Ordini, è prevista per garantire la rappresentanza di tutti gli iscritti all’albo con le stesse garanzie e riserve previste per le elezioni dei componenti del consigli dell’Ordine.
Soggetti terzi - Secondo il comma 10 dell’articolo 3 del regolamento, il Consiglio dell’Ordine può inserire nell’elenco da inviare al Presidente del Tribunale anche dei nominativi di soggetti terzi non iscritti all’Albo, scegliendoli tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili anche in pensione.
Posti non assegnati ai magistrati - Nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine decida di inserire soggetti terzi, i posti non assegnati ai magistrati, dovranno essere assegnati ai Dottori Commercialisti e ai Ragionieri Commercialisti utilizzando la stessa ripartizione proporzionale dei seggi del consiglio dell’Ordine. È chiaro che il rispetto della suddetta ripartizione proporzionale dei seggi riguarda la composizione della lista che deve essere inviata al presidente del Tribunale.
Ordine che comprende più Tribunali – Relativamente al caso in cui vi è un Ordine che comprende più Tribunali, il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno per motivi di trasparenza specificare che il Consiglio dell’Ordine deve inviare l’elenco dei nominativi a tutti i Presidenti dei Tribunali interessati, considerato che solo questi ultimi hanno la competenza di verificare i requisiti di onorabilità degli iscritti. Infatti ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del regolamento la nomina dei membri dei consigli di disciplina spetta al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio dell’Ordine.