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Il caso – La Commissione “Arbitrato e conciliazione” del Cndcec ha redatto il 14 febbraio scorso un documento inerente la distinzione tra quelli che sono i diritti disponibili e quelli non disponibili. Il documento è stato pubblicato ieri sul portale del Consiglio nazionale. Nello specifico, il rapporto diffuso propone linee guida per quel che concerne la mediazione all’interno di una controversia che riguarda diritti disponibili. Secondo il dlgs. n. 28/2010, art. 2, comma 1, “chiunque piò accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto”. A questo punto, il presidente del Tribunale che si troverà a decidere circa l’attribuzione del ruolo di mediatore in fase di appianamento della contesa dovrà individuare di che genere di diritti si stia discutendo.
Diritti disponibili e indisponibili – Innanzitutto, il presidente dovrà indicare il soggetto che prenderà in carico l’onere della mediazione. Questa verrà attribuita all’Organismo di mediazione e al suo Responsabile, i quali dovranno distinguere se i diritti menzionati nella controversia siano disponibili o meno basandosi sull’istanza avanzata dalla parte. Qualora l’Organismo o il Responsabile dovessero opporre rifiuto, dovranno in ogni caso presentarne chiara motivazione in virtù di quanto disposto dall’art. 9, comma 2, DM n. 180/2010. A ben vedere, se dovesse mancare tale motivazione, l’Organismo competente o il Responsabile saranno soggetti ad adempimenti sanzionatori, in quanto il rifiuto risulterebbe un evidente impedimento alla deflazione del contenzioso. Una volta attestato ciò, si passa all’esame della disponibilità dei diritti esposti nella controversia in questione. Il compito di decidere in merito alla disponibilità o indisponibilità è affidato al Responsabile dell’Organismo, che utilizzerà gli strumenti messigli a disposizione dal proprio Regolamento di procedura, oltreché usufruendo di una banca dati di cui dovrebbe disporre l’Organismo.
L’indisponibilità – Il carattere di indisponibilità di alcuni diritti, in Italia, è stabilito alla luce delle disposizioni del Codice civile, secondo le quali l’indisponibilità è caratterizzata da: imprescrittibilità (art. 2934, c. 2), impossibilità di inversione di prova (art. 2698), non si prestano a confessione o giuramento (artt. 2733, comma 2 e 2739, comma 1) e decadenza rilevabile d’ufficio (art. 2969). A questo punto, però, il documento del Cndcec sottolinea che nell’ordinamento italiano non esiste un catalogo nel quale individuare immediatamente i diritti non disponibili, né disposizioni che consiglino criteri di individuazione. Inoltre, molte delle caratteristiche riscontrate possono adattarsi ai diritti disponibili. Dunque, la peculiarità di questi diritti sarà da estrapolare nel carattere “personalissimo” degli stessi. Sono indisponibili quei diritti che riguardano la personalità, gli alimenti e la posizione di status familiae. In altre parole, si tratta di tutti quei diritti che concernono la sfera privata dell’individuo e dai quali lo stesso non può essere scisso. Rientrano in questo genere di diritti quello alla vita, alla libertà sessuale e all’integrità fisica. In definitiva, ciò che attiene alla personalità è propriamente indisponibile. Non è possibile alcuna mediazione perché non sussisterebbe motivo di controversia su diritti non separabili dalla persona. Anche se non pochi dubbi potrebbero sorgere su molte questioni inerenti alla non disponibilità e porterebbero alla conclusione che l’assoluta indisponibilità sia propria del diritto alla vita, sebbene anche tale diritto possa molte volte cozzare contro rifiuti di assistenza sanitaria che potrebbero condurre alla morte.
La disponibilità e il patrimonio – Se personalità è il sinonimo di indisponibilità, quello di disponibilità sarà patrimonialità. Il punto di discrimine tra ciò che è disponibile e l’indisponibile è la ricchezza. In ogni caso, considerando quanto detto sopra in merito ai molti dubbi che potrebbero sorgere sul principio di indisponibilità, il documento del Cndcec sostiene che vi sono due principali profili da tener presente: “a. le norme generali sull’indisponibilità non consentono di individuare i relativi diritti. L’interprete conosce solo che i diritti disponibili non si transigono, non si prescrivono e non sono suscettibili di confessione o giuramento; b. anche la classica suddivisione dottrinale in base alla quale i diritti della personalità sarebbero indisponibili mentre i diritti patrimoniali presenterebbero il connotato della disponibilità non ha più valenza. Gli interessi sottostanti alla regolamentazione giuridica e l’evoluzione del diritto evidenziano, infatti, che disponibilità e indisponibilità sono presenti sia nei diritti personalissimi, ina in quelli patrimoniali”.