13 settembre 2019

CNDCEC e FNC: scenari futuri dell’IVA alla luce delle direttive e delle proposte dell’UE

Autore: Pietro Mosella
Un’analisi del percorso che condurrà al sistema IVA 2022 e, successivamente, a quello definitivo del tributo. È quanto pubblicato ieri congiuntamente dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), che hanno redatto il documento “Gli scenari futuri dell’IVA alla luce delle direttive e delle proposte dell’UE”, al fine di approfondire il tema dell’esigenza di una riforma del sistema che dev’essere improntato ad una maggior semplicità, oltre che fondato – specificano i commercialisti - su un più elevato livello di fiducia fra imprese e amministrazioni fiscali e fra le stesse dei vari Paesi UE.

Il lavoro dei commercialisti si struttura su due capitoli: nel primo si esaminano le Direttive e Regolamenti UE in materia di IVA di prossima entrata in vigore, con un’analisi dei principali aspetti e criticità e le regole per il mercato elettronico transfrontaliero; nel secondo si pone l’attenzione sulla prova delle cessioni intracomunitarie e la disciplina delle operazioni triangolari tra Prassi, Giurisprudenza e nuove Direttive UE, nonché sull’uniformità a livello nazionale dei processi aziendali e degli approcci in verifica e sull’iniziativa legislativa per la prevenzioni delle frodi.

Direttive e regolamenti UE in materia di IVA di prossima entrata in vigore
Ci si focalizza, anzitutto, sul commercio elettronico transfrontaliero e si ricorda che, seguendo le indicazioni della comunicazione 7 aprile 2016, la Commissione UE ha presentato tre proposte concernenti la modernizzazione del sistema IVA per il commercio elettronico, ossia le proposte COM(2016) 755 final, 756 final e 757 final che sono alla base della direttiva UE n. 2017/2455 del 5 dicembre 2017.

Tale direttiva costituisce l’atto normativo con il quale il legislatore unionale ha inteso dare risposta alle esigenze di semplificazione idonee a incentivare e a consentire un più agevole accesso al mercato elettronico transfrontaliero. La direttiva introduce alcune modifiche alla direttiva n. 2006/112/CE volte, da un lato, a prevedere una soglia di 10 mila euro (al netto dell’IVA) per le prestazioni, nei confronti di soggetti privati o assimilati, dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e dei servizi elettronici, sotto la quale i fornitori applicano l’imposta e seguono le regole di fatturazione dello Stato membro in cui sono stabiliti. Dall’altro lato, la direttiva prevede che, a partire dal primo gennaio 2021, si applichi una specifica analoga disciplina anche per le “vendite a distanza intracomunitarie di beni”, sempre che non sia superata la soglia di 10 mila euro.

Si affronta poi il tema delle aliquote IVA – COM(2018) 20 e regime delle piccole imprese – COM(2018) 21, in quanto, dando seguito alle indicazioni del “piano di azione sull’IVA” e coerentemente con il regime definitivo degli scambi intraunionali e con lo spostamento della tassazione nel Paese di destinazione (laddove l’imposta sarebbe applicata dal fornitore con l’aliquota propria dello Stato del cliente e riscossa dal Paese del cedente per essere poi attribuita allo Stato del consumo), la Commissione ha, di fatto, presentato una proposta di modifica della direttiva n. 2006/112/CE in materia di aliquote IVA.

Sul punto, come rimarcano i commercialisti, un passaggio nevralgico nello sviluppo del “piano d’azione sull’IVA” tracciato dalla comunicazione COM(2016) 148 è rappresentato dalla comunicazione COM(2017) 566 final del 4 ottobre 2017, non a caso considerata “relativa al seguito del piano d’azione sull’IVA – Verso uno spazio unico europeo dell’IVA”.
Viene, altresì, analizzata la proposta COM(2017) 569 final, che introduce il concetto di soggetto passivo certificato (CTP), ossia di un’impresa che “può essere nel complesso considerata un contribuente affidabile”.

Si pone l’attenzione, in seguito, su alcuni atti legislativi approvati: si tratta della direttiva UE n. 2017/2455 del 5 dicembre 2017 (in materia di commercio elettronico), della direttiva UE n. 2018/912 del 22 giugno 2018 (sull’aliquota ordinaria minima), della direttiva UE n. 2018/1713 del 6 novembre 2018 (in materia di aliquota ridotta sui prodotti editoriali elettronici), della direttiva UE n. 2018/1965 del 6 novembre 2018 (per l’estensione al 30 giugno 2022 del regime del reverse charge alle operazioni aventi per oggetto determinati beni) e della direttiva UE n. 2018/2057 del 20 dicembre 2018 (sull’estensione generalizzata del reverse charge in funzione anti-frode).

Prova delle cessioni intracomunitarie
Il secondo capitolo del documento in commento si sofferma sulla prova delle cessioni intracomunitarie. La prova della avvenuta consegna in altro Paese della UE da parte del cedente italiano – come evidenziato dai commercialisti - ha da sempre assunto un ruolo centrale nella regolamentazione fiscale dei rapporti B2B, in quanto presupposto della non applicazione dell’IVA italiana, e negli ultimi anni ha dato origine ad una serie di interpretazioni in fase di constatazione da parte di Guardia di Finanza ed Agenzia delle Dogane, e da parte della Agenzia Entrate in fase accertativa.

Dopo un focus sullo status quo a livello normativo e sull’evoluzione della prassi dell’Agenzia delle Entrate e della prassi della Guardia di Finanza, si approfondiscono recenti pronunciamenti giurisprudenziali in materia di prova della cessione intra comunitaria.

Inoltre, nel documento si sottolinea che l’operatività, in materia di prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria, risulta basata su assunti certi, stabili e suffragati da prassi ammnistrativa e giurisprudenza.

In merito alle Operazioni Triangolari Intracomunitarie, si evidenzia dapprima che, con la soppressione delle frontiere fiscali e la libera circolazione di beni all’interno della UE, dal 1° gennaio 1993 è in vigore con un “regime provvisorio” sugli scambi intracomunitari che prevede la detassazione nel paese di origine e l’assolvimento dell’imposta nel paese di destinazione con il sistema dell’“inversione contabile” o del “reverse-charge”. Per effetto di tale meccanismo non si paga più l’IVA in dogana all’atto della introduzione dei beni provenienti da un Paese membro.
Si analizzano, quindi, le triangolazioni comunitarie, le triangolazioni intracomunitarie e interventi della Corte UE, nonché le triangolazioni comunitarie nazionali (articolo 58 del D.L. n. 331/1993).

Il documento si chiude con l’analisi dell’iniziativa di legge per la prevenzione delle frodi in caso di operazioni triangolari con soggetto promotore italiano che organizza il trasporto da soggetto UE ad altro soggetto italiano. La Direttiva 2018/1695105, emanata dal Consiglio UE il 6 novembre 2018, infatti, reca modifiche alla Direttiva 2006/112/CE (relativa al sistema comune di IVA), con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo denominato “Reverse Charge” (c.d. “inversione contabile”), alla cessione di determinati beni, nonché alla prestazione di determinati servizi a rischio frode. Al contempo, la medesima Direttiva intende prevedere e perfezionare un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.
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