Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), attraverso un comunicato, ha espresso ieri, le proprie perplessità in merito all’esiguità dei vantaggi derivanti dalla riduzione al 22% dell’aliquota IRPEF (rispetto al 23% attuale).
A tal proposito, il CNDCEC, ha consegnato in audizione al Senato, un documento riguardante un’
indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco.
Sull’argomento, si è pronunciato, ovviamente, anche il presidente del CNDCEC,
Massimo Miani, che, a margine dell’audizione tenutasi ieri presso la Commissione Finanze del Senato, in materia di semplificazioni fiscali, ha dichiarato:
“Numeri alla mano, condividiamo le perplessità espresse da più parti sul rapporto costi-benefici della riduzione al 22% dell’attuale aliquota IRPEF del 23%, e invitiamo governo e maggioranza a concentrare le risorse su interventi più mirati che possono lasciare veramente il segno, come quelli sulle partite IVA, tenendo però conto dei nostri suggerimenti per non creare pericolosi effetti distorsivi”.
Sulla base delle dichiarazioni fiscali del 2017, infatti, i commercialisti calcolano che, la riduzione al 22% dell’aliquota IRPEF del 23%, costa ben
4,1 miliardi di euro ma, interessando tutti i 30,8 milioni di contribuenti che dichiarano un’imposta netta positiva, determina un vantaggio individuale molto esiguo, pari a
12,5 euro al mese per i 22 milioni di contribuenti che dichiarano un reddito superiore a 15.000 euro e pari a
7,3 euro al mese per gli 8,8 milioni di contribuenti che dichiarano meno di 15.000 euro di reddito.
L’audizione al Senato – Nel corso dell’audizione al Senato è stata presentata l’
indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco, in cui sono state riepilogate decine di proposte di semplificazione di specifici adempimenti.
I commercialisti hanno ribadito le loro perplessità per la mancata gradualità, “dal grande verso il piccolo”, dell’ormai imminente entrata in vigore per tutti della fatturazione elettronica obbligatoria e, sempre in ottica di semplificazione del sistema fiscale, hanno invitato la Commissione ad abrogare la Tasi mediante suo accorpamento nell’Imu e l’Irap, attraverso una sua sostituzione con un’addizionale regionale sulla stessa base imponibile dell’IRES.
Nel documento presentato al Senato, sono diversi gli aspetti sui quali si soffermano i commercialisti, per
rendere più collaborativo il rapporto Fisco-Contribuenti e, a tal proposito, gli stessi, ritengono necessaria una codificazione normativa dell’obbligo del contraddittorio preventivo ai fini della validità dell’atto di accertamento, nonché l’assoluta necessità ed urgenza di costituzionalizzare, quanto meno, i principi in esso contenuti di irretroattività delle norme tributarie, di eccezionalità e di autoqualificazione delle norme interpretative in detta materia, come pure il divieto di far uso della decretazione d’urgenza per l’istituzione di nuovi tributi o l’estensione soggettiva di quelli esistenti.
In merito alle
imposte sui redditi, nel documento in esame, il CNDCEC ritiene che, l’apprezzabile intento del governo di ridurre la pressione fiscale che grava sulle partite IVA con redditi medi e medio-alti andrebbe realizzata agendo direttamente sulla curva IRPEF, piuttosto che ampliando, sic et simpliciter, un regime forfetario che è nato, più che altro, come strumento di semplificazione degli adempimenti per soggetti con volumi d’affari minimi e redditi che, anche applicando le regole ordinarie, sconterebbero a consuntivo una tassazione sostanzialmente allineata o comunque molto vicina a quella sostitutiva.
In subordine, ove l’intenzione del legislatore rimanesse quella di estendere sino a fatturati significativi l’attuale regime forfetario, sarebbe quanto mai importante apportare i correttivi utili ad evitare gli effetti controproducenti e distorsivi in precedenza sottolineati.
Relativamente al
regime di determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata e relativo regime di utilizzo delle perdite, la proposta dei commercialisti è quella di rendere tale regime facoltativo, restituendo ai contribuenti la possibilità di adottare il previgente regime di determinazione del reddito basato sul criterio di competenza che, peraltro, è l’unico in grado di misurare correttamene il reddito d’impresa prodotto da tali realtà economiche.
In ogni caso, si propone, altresì, di modificare il regime di utilizzo delle perdite conseguite dai soggetti in contabilità semplificata dando la possibilità di riportare a nuovo le perdite d’impresa conseguite dagli stessi, comprese quelle prodotte nel 2017, uniformando in tal modo la disciplina prevista per i contribuenti in oggetto a quella già prevista per le imprese in contabilità ordinaria.
Per ciò che concerne
l’applicazione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese che adottano il bilancio in forma ordinaria, si propone di stabilire che le micro imprese che, pur non essendone obbligate, redigono il bilancio in forma ordinaria determinano il reddito d’impresa (imponibile fiscale) in base al principio di derivazione rafforzata, ai sensi dell’articolo 13-bis del D.L. n. 244/2016.
Osservazioni sono state fatte anche sulla
revisione della disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi ai fini dell’IRES (articolo 96 TUIR), in quanto, secondo i commercialisti, al fine di semplificare e rendere meno penalizzante tale normativa, si potrebbe prevedere una sua applicazione alle sole aziende di più grandi dimensioni oppure, in sostituzione della stessa, l’introduzione di una limite di deducibilità in misura fissa, differenziato in relazione al tipo di attività esercitata o alla dimensione dell’impresa, che garantisca in ogni caso l’invarianza di gettito.
Con l’introduzione di una tale limite di deducibilità si determinerebbe un drastico effetto di semplificazione grazie all’eliminazione dei complessi calcoli richiesti dall’attuale disciplina e al venir meno dell’obbligo di compilazione del relativo prospetto in dichiarazione.
Ancora, altre proposte sono state avanzate riguardo alla
revisione della disciplina delle società di comodo, alla revisione della
disciplina relativa alla determinazione del reddito, alla
revisione delle tabelle dei coefficienti di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, nonché alla
armonizzazione e aggiornamento limiti deducibilità/detraibilità per autovetture e telefoni “cellulari”.
In merito all’
estensione della cedolare secca a tutte le locazioni abitative effettuate da persone fisiche, è stato proposto, per una serie di ragioni spiegate nel documento, di modificare il testo dell’articolo 3 del D. Lgs. n. 23/2011, prevedendo espressamente che sono escluse dall’ambito di applicazione della cedolare secca le sole locazioni abitative in cui il locatore agisca nell’esercizio d’impresa, a nulla rilevando l’eventuale attività d’impresa esercitata dal locatario.
Si è anche affrontato il tema della
trasformazione Irap in addizionale regionale su base imponibile Ires e su redditi d’impresa e di lavoro autonomo imponibili Irpef, nonché l’
introduzione graduale dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, anche qui con alcune proposte motivate in virtù della normativa in vigore e dei possibili effetti che ne andrebbero a scaturire.
Altre proposte riguardano, rispettivamente, le tematiche su:
- detrazione maggiore imposta accertata in capo al cedente da parte del cessionario;
- detrazione imposta su fatture emesse da fornitori cessati;
- procedure concorsuali – note di credito emesse all’esito infruttuoso della procedura.
Dichiarazioni: Non potevano mancare delle osservazioni in materia di dichiarazioni e, nello specifico, sull’
impegno alla trasmissione telematica di dichiarazioni e comunicazioni-semplificazione del sistema di gestione, così come sulla
dichiarazione annuale Iva – Quadro VI – comunicazione dati lettere d’intento per la quale si propone di eliminare l’obbligo a carico dei fornitori degli esportatori abituali di indicare tali dati nel quadro VI della loro dichiarazione annuale Iva.
Infine, sono state affrontate anche le corpose materie inerenti i
controlli, l’
accertamento e la
riscossione, nonché quella della
sanzione, delle
imposte indirette sugli affari e dei
tributi locali.
Ovviamente, per ogni materia trattata nell’indagine conoscitiva in commento, alla luce di un’attenta analisi sulla disciplina vigente, i commercialisti hanno avanzato proposte con l’intento di migliorare il rapporto fisco-contribuente ed arrivare ad una reale semplificazione fiscale.