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Completata la codificazione della disciplina del Terzo Settore – iniziata, com’è noto con la Legge Delega 6 giugno 2016, n. 106, e proseguita con l’emanazione di quattro decreti attuativi (il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 4, contenente la disciplina del servizio civile universale; il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, di riforma della destinazione del cinque per mille; il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, di revisione della disciplina dell'impresa sociale; ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che ha introdotto il Codice del Terzo Settore) – il CNDCEC ha fornito il proprio contributo pubblicando, già all’indomani del varo del Codice del Terzo Settore, una circolare che ne illustra i contenuti generali, relativi agli aspetti - civilistico, aziendalistico e fiscale – che la nuova normativa ha disciplinato. Il Codice ha infatti definito genericamente la categoria degli Enti del Terzo Settore e ne ha poi indicato le diverse tipologie, soffermandosi sulle forme di finanziamento cui possono accedere e sugli adempimenti (fiscali, contabili e gestionali) cui sono tenuti.
Per completare la disamina, il Consiglio Nazionale ha ritenuto di affrontare in maniera più dettagliata e specifica singoli aspetti della nuova disciplina, avvalendosi pertanto dall’attività di studio della FNC.
E’ stato dunque pubblicato il documento di ricerca “Riforma del Terzo Settore: le erogazioni liberali e il “Social Bonus””, incentrandosi così l’attenzione sul nuovo regime di agevolazioni fiscali riconosciute a fronte di erogazioni liberali disposte a favore di enti del Terzo Settore.
Nell’intento di favorire l’afflusso di beni e risorse finanziarie agli Enti del Terzo Settore, il nuovo Codice ha difatti dedicato una particolare attenzione alle agevolazioni fiscali che possono conseguire i soggetti che effettuano tali liberalità, attuando - in applicazione dei contenuti disposti dall’art. 9 comma 1 della L. 106/2016 – una razionalizzazione e semplificazione del regime delle detrazioni e deduzioni, attraverso un meccanismo che riduce gli oneri fiscali in misura direttamente dipendente dall’entità delle erogazioni effettuate.
In realtà agevolazioni di tal fatta erano già previste nella normativa tributaria previgente al Codice del Terzo Settore (erano difatti previste detrazioni di diversa entità percentuale per le generiche erogazioni benefiche effettuate in denaro o in natura ad enti non commerciali e per quelle specificamente destinate a Onlus o ASP; la scelta della misura più vantaggiosa da parte dell’erogatore era necessariamente condizionata da quella del reddito complessivo dichiarato e quindi dalla propria aliquota marginale IRPEF).
Con la nuova normativa introdotta dal Codice in commento, oltre ad uno snellimento dei meccanismi di applicazione delle misure agevolative, è stato anche ampliato l’ambito soggettivo di adozione delle stesse: difatti, mentre – come sopra indicato – l’ambito d’applicazione della precedente normativa si riferiva alle sole liberalità a favore di Onlus o altre specifiche tipologie di enti no profit, dal 1° gennaio 2018 il regime di deduzioni e detrazioni previsto dal Codice si applicherà certamente a tutte le erogazioni liberali effettuate Enti del Terzo Settore non commerciali e agli ODV, ma anche a quelle disposte in favore di Enti del Terzo Settore commerciali, imprese sociali (non costituite in forma societaria) e cooperative sociali, a condizione che dette liberalità siano impiegate per la realizzazione di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La ratio di tale novità risiede evidentemente nell’opportunità di dover privilegiare le liberalità e, soprattutto il loro impiego per le finalità sopra accennate, indipendentemente dalla circostanza che a beneficiarne siano enti (del terzo settore) connotati o meno dal carattere commerciale.
Sotto un profilo più sostanziale, il contenuto delle agevolazioni consiste, secondo la previsione contenuta nell’art. 83 del Codice del Terzo Settore, nelle seguenti modalità:
Il credito viene ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato in compensazione senza limiti ordinari; non rileva ai fini del calcolo della base imponibile sui redditi e dell’IRAP e non è cumulabile con altri tipi di agevolazioni previste per erogazioni liberali.
L’attuazione di tale misura è rimessa all’adozione di un apposito decreto ministeriale.