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Il CNDCEC ha pubblicato, il 13 marzo 2019, il documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”. Tale documento, fornisce la versione aggiornata di quello rilasciato nel marzo 2018 e tiene conto di alcune modifiche intervenute, successivamente alla predetta data, nella disciplina del bilancio d’esercizio, mentre, non si registrano novità in tema di disciplina della struttura e del contenuto della relazione di revisione.
Il contenuto del modello di relazione unitaria proposto in questa quarta edizione, tiene conto dei riflessi, se esistenti, delle principali novità e dei nuovi obblighi connessi alla prossima pubblicazione dei bilanci relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. All’interno del documento in commento, ci si sofferma anche sul giudizio di revisione.
Il giudizio di revisione
Dal punto di vista normativo, lo schema di relazione di revisione, ex articolo 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, è stato oggetto di profonda rivisitazione per effetto del D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, che ha attuato in Italia la riforma europea della revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidati. Tale D. Lgs., nel recepire la Direttiva 2014/56/UE, ha modificato e integrato il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che aveva a sua volta attuato la previgente Direttiva europea in materia di revisione legale. Le nuove regole per la predisposizione della relazione di revisione sono entrate in vigore con riferimento ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2017, pertanto, la prima relazione di revisione sui bilanci diversi da quelli di interesse pubblico, predisposta sulla base delle nuove regole, è stata quella emessa nel 2018.
Per ciò che concerne il giudizio del revisore, nel documento, in merito allo schema di relazione di revisione si evidenzia che, oltre a contenere il giudizio, in tale sezione il revisore:
Per ciò che riguarda la responsabilità per il bilancio, in tale sezione, il revisore descrive le responsabilità degli amministratori per:
Il documento elenca anche ciò che il revisore deve dichiarare e descrivere nella sezione della Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio, nonché il giudizio che deve esprimere nella sezione contenente la Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari.
Ci si sofferma, in seguito, sulle tipologie di giudizio sul bilancio che si distinguono in:
Se, invece, il collegio sindacale esprime un giudizio con rilievi o un giudizio negativo, deve rettificare la dichiarazione sul fatto se sono stati acquisiti gli elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il proprio giudizio, includendo le parole “con rilievi” o “negativo”, come appropriato.
Sono indicate, inoltre, le variazioni che devono essere considerate nella relazione di revisione, qualora il collegio sindacale dichiari l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.
Riguardo al giudizio sulla coerenza e sulla conformità della relazione sulla gestione, sono elencate le possibili tipologie di giudizio sintetizzate di seguito e, infine, in una tabella riassuntiva, vengono indicati i diversi tipi di giudizio sul bilancio, in quanto, gli stessi, possono avere implicazioni sulla formulazione del giudizio, sulla coerenza e sulla conformità della relazione sulla gestione.