Il CNDCEC ha pubblicato, il 13 marzo 2019, il documento
“La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”. Tale documento, fornisce la versione aggiornata di quello rilasciato nel marzo 2018 e tiene conto di alcune modifiche intervenute, successivamente alla predetta data, nella disciplina del bilancio d’esercizio, mentre, non si registrano novità in tema di disciplina della struttura e del contenuto della relazione di revisione.
Il contenuto del modello di relazione unitaria proposto in questa quarta edizione, tiene conto dei riflessi, se esistenti, delle principali novità e dei nuovi obblighi connessi alla prossima pubblicazione dei bilanci relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. All’interno del documento in commento, ci si sofferma anche sul giudizio di revisione.
Il giudizio di revisione
Dal punto di vista normativo, lo schema di relazione di revisione, ex articolo 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, è stato oggetto di profonda rivisitazione per effetto del D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, che ha attuato in Italia la riforma europea della revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidati. Tale D. Lgs., nel recepire la Direttiva 2014/56/UE, ha modificato e integrato il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che aveva a sua volta attuato la previgente Direttiva europea in materia di revisione legale. Le nuove regole per la predisposizione della relazione di revisione sono entrate in vigore con riferimento ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2017, pertanto, la prima relazione di revisione sui bilanci diversi da quelli di interesse pubblico, predisposta sulla base delle nuove regole, è stata quella emessa nel 2018.
Per ciò che concerne il
giudizio del revisore, nel documento, in merito allo schema di relazione di revisione si evidenzia che, oltre a contenere il giudizio, in tale sezione il revisore:
- identifica la società il cui bilancio è stato revisionato;
- dichiara che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile;
- identifica l’intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio;
- fa riferimento alle note che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati;
- specifica la data o l’esercizio di riferimento per ciascun prospetto che costituisce il bilancio.
A tal proposito, vengono indicati anche gli elementi alla base del giudizio e, quindi, ciò che il revisore dichiara in tale sezione.
Il documento esamina le sezioni indicando il contenuto o ciò che il revisore deve descrivere come, ad esempio, la sezione di
continuità aziendale, nella quale sono contenute le conclusioni del revisore circa l’appropriato utilizzo, da parte della direzione della società revisionata, del presupposto della continuità aziendale in conformità al principio di revisione internazionale ISA Italia n. 570.
Per ciò che riguarda la
responsabilità per il bilancio, in tale sezione, il revisore descrive le responsabilità degli amministratori per:
- la redazione del bilancio, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
- la parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- la valutazione della capacità della società di continuare a operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l’utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa sugli aspetti riguardanti la continuità aziendale. La spiegazione della responsabilità degli amministratori, per tale valutazione, deve includere una descrizione di quando l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale sia appropriato.
Il revisore deve, altresì, identificare i responsabili della supervisione del processo di predisposizione dell’informativa finanziaria.
La relazione di revisione fa riferimento al concetto di vigilanza e identifica nel collegio sindacale il responsabile della supervisione in considerazione della attività di vigilanza esercitata, ai sensi dell’articolo 2403 c.c. In virtù di ciò, viene indicato anche il titolo della sezione, ossia “
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio”.
Il documento elenca anche ciò che il revisore deve dichiarare e descrivere nella sezione della
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio, nonché il giudizio che deve esprimere nella sezione contenente la Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari.
Ci si sofferma, in seguito, sulle
tipologie di giudizio sul bilancio che si distinguono in:
-
giudizio senza modifica, in assenza di rilievi significativi;
-
giudizio con modifica (secondo tre tipi: giudizio con rilievi, giudizio negativo, dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio).
Relativamente al “
giudizio con modifica”, viene specificato che, qualora il collegio sindacale, nella sua funzione di revisore legale, esprima tale tipologia di giudizio, esso deve intitolare la sezione contenente il giudizio “
Giudizio con rilievi”, “
Giudizio negativo” o “
Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, come appropriato.
Di conseguenza, il sindaco-revisore deve anche rettificare il titolo “
Elementi alla base del giudizio” in “
Elementi alla base del giudizio con rilievi”, “
Elementi alla base del giudizio negativo”, o “
Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, come appropriato, e includere in tale sezione una descrizione dell’aspetto che ha dato origine alla modifica.
Nel caso in cui il bilancio contenga un errore significativo, il collegio sindacale deve includere nella sezione “
Elementi alla base del giudizio”, una descrizione e, ove fattibile, una quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’errore. Qualora non sia fattibile quantificare tali effetti, il collegio sindacale deve dichiarare tale circostanza nella medesima sezione.
Se, invece, il collegio sindacale esprime un giudizio con rilievi o un giudizio negativo, deve rettificare la dichiarazione sul fatto se sono stati acquisiti gli elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il proprio giudizio, includendo le parole “con rilievi” o “negativo”, come appropriato.
Sono indicate, inoltre, le variazioni che devono essere considerate nella relazione di revisione, qualora il collegio sindacale dichiari l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.
Riguardo al
giudizio sulla coerenza e sulla conformità della relazione sulla gestione, sono elencate le possibili tipologie di giudizio sintetizzate di seguito e, infine, in una tabella riassuntiva, vengono indicati i diversi tipi di giudizio sul bilancio, in quanto, gli stessi, possono avere implicazioni sulla formulazione del giudizio, sulla coerenza e sulla conformità della relazione sulla gestione.