28 ottobre 2015

CNDCEC: indicazioni sul procedimento di approvazione del Dup

Autore: redazione fiscal focus

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, guidato dal Consigliere nazionale, Giovanni Gerardo Parente, è intervenuto nuovamente sul procedimento di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) e della nota di aggiornamento. Sul punto il CNDCEC, in risposta d una domanda pubblicata sul sito Arconet (Armonizzazione contabile enti territoriali) ha fornito tre importanti indicazioni.


Innanzitutto è stato precisato che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può prendere due vie:


  1. approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
  2. richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

La seconda indicazione chiarisce che il parere dell’organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’ente, è necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, sia nel caso di formale approvazione da parte del Consiglio, sia nel caso di atto di indirizzo politico.


Infine, terza e ultima precisazione, riguarda lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione, i quali devono essere presentati contestualmente (a regime) entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente.


Prima presentazione del Dup – Per quanto concerne la prima presentazione in Consiglio del DUP, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente. Dopodiché, nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al Dup, l’elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell’aggiornamento del Dup confluiscano nella redazione del bilancio di previsione. Pertanto, solo in questa fase (15 novembre), in cui coincidono le date di deliberazione di Consiglio della nota di aggiornamento del DUP e della proposta di bilancio di previsione, i revisori dei conti potranno emettere il proprio parere.


In questa prima fase, in cui i termini di approvazione del bilancio di previsione e del DUP per il periodo 2016-2018 a seguito del significativo rinvio non coincidono, affinché ci sia il parere dei revisori dei conti sul DUP da approvare entro il 31.12.2015, il Consiglio ritiene che le Giunte approvino una proposta di bilancio di previsione in grado di dimostrare gli equilibri finanziari e di cassa su cui i revisori dei conti dell’ente locale possano almeno verificare la sostenibilità finanziaria degli indirizzi strategici ed operativi del Dup per poter emettere il proprio parere.
A tal proposito, non bisogna dimenticare come nei giorni scorsi era intervenuta una articolata nota della Commissione revisione enti pubblici del CNDCEC, nella quale si affrontavano le problematiche relative al Dup 2016/2018 ed in particolare quelle relative all’intervento dell’organo di revisione, non prevedendo la norma una formale approvazione del documento da parte del Consiglio. La nota della commissione del CNDCEC indicava come non obbligatorio il parere dell’organo di revisione su un documento solo presentato e non sottoposto a deliberazione da parte del Consiglio, rinviando per il Dup 2016/2018, stante la proroga al 31 ottobre (ora 31 dicembre dalla Commissione Stato-città) in mancanza di precisazioni normative, il parere alla presentazione dello schema di bilancio di previsione.
Norme abrogate – Alla luce del rinvio del termine a fine anno, il CNDCEC afferma che il Dup necessita di una approvazione da parte del Consiglio e che rappresentando tutti gli indirizzi strategici e operativi, sono sostanzialmente abrogate le norme che prevedono per gli enti locali la presentazione di atti di programmazione generale e di settore ed in particolare:
  • a relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n.149/2011 (ciò poiché la sezione strategica del Dup ha durata e contenuto uguale alla relazione d’inizio mandato);
  • il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 del D.Lgs. n. 163/2006, precisando che gli obblighi di pubblicazione disposti dal decreto del 24.10.2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere assolti con la pubblicazione delle schede disposte dallo stesso decreto e allegate al Dup;
  • la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 267/2000; art. 35, co. 4 del D.Lgs. 165/2001 e art. 19, co. 8 della Legge n. 448/2001);
  • i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, co. 4 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011;
  • il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, co. 1 della L. n. 133/2008.
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