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L’emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del Provvedimento con il quale è stato prorogato il termine per la trasmissione della documentazione a corredo dell’istanza di adesione alla voluntary disclosure non soddisfa appieno i commercialisti per i quali è opportuno disporre di una proroga anche per l’invio dell’istanza. È quanto evidenziato in una lettera inviata dal Presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi, al Ministro dell’Economia e delle Finanze Padoan. Nella lettera il numero uno della categoria scrive che la proroga "si rende anzitutto necessaria per non vanificare il lavoro che l’Amministrazione finanziaria e i professionisti hanno sin qui svolto per il buon esito della procedura, con tutti i conseguenti positivi effetti per il nostro Paese sia in termini di gettito, sia in termini di emersione di attività fino ad ora sconosciute al Fisco". è dunque necessario che oltre al termine per perfezionare la relazione di accompagnamento all'istanza, si proroghi anche quello di adesione alla volontary disclosure fissato per il prossimo 30 settembre.
Il Provvedimento dell’Agenzia – Con il Provvedimento del 14.09.2015, l’Amministrazione Finanziaria, per far fronte alle recenti novità normative, ha previsto una duplice deroga:
• dare la possibilità a chi ancora non ha presentato l’istanza di collaborazione di usufruire del termine di 30 giorni per la trasmissione della relazione di accompagnamento, senza tener conto del termine perentorio del 30.09.2015. Da evidenziare che comunque l’istanza deve essere inoltrata entro il 30.09.2015; nello specifico viene previsto che la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria può essere presentata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, che deve avvenire nel termine del 30 settembre 2015;
• dare la possibilità ai contribuenti che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che intendono avvalersi delle nuove disposizione normativa, di integrare la medesima relazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con l’indicazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento (14.10.2015).
Sebbene l’intervento sia stato accolto con plauso dai commercialisti, Longobardi è dell’avviso che "tale differimento non è oggettivamente sufficiente per dare la possibilità a tutti i contribuenti interessati di accedere alla procedura. Ciò in considerazione del fatto che la decisione di aderire alla stessa, nonché i calcoli relativi al costo dell’operazione dipendono, in ultima analisi, dalla disponibilità dell’intera documentazione, per cui si rende necessario differire in modo congruo, non solo il termine di trasmissione del dossier documentale, ma anche il termine per la presentazione della stessa richiesta di accesso alla procedura".
Le motivazioni della richiesta – Nella propria missiva il presidente Longobardi illustra anche le ragioni che giustificano la richiesta avanzata. "Innanzitutto solo lo scorso mese di agosto, e quindi in pieno periodo feriale, sono stati risolti alcuni rilevanti dubbi interpretativi sull’applicazione della disciplina da parte dell’Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 30/E dell’11 agosto e n. 31/E del 28 agosto. Inoltre, soltanto il 27 agosto è stato finalmente reso disponibile sul sito dell’Agenzia il waiver svizzero, ossia l’autorizzazione che i contribuenti, i quali intendono continuare a detenere le proprie attività finanziarie in Svizzera, devono rilasciare agli intermediari finanziari elvetici per l’invio all’Agenzia delle Entrate di tutti i dati e le informazioni riguardanti le attività oggetto della procedura". A ciò si aggiunge poi il fatto che lo scorso due settembre è entrata in vigore la “norma che sterilizza il raddoppio dei termini per l'accertamento – con le connesse certezze in ordine agli eventuali riflessi penali dell'adesione alla voluntary disclosure – con la conseguenza che solo a partire da tale data molti contribuenti si sono attivati per aderire alla procedura". Ciò detto, prosegue il numero uno della categoria, “considerati anche i tempi tecnici di invio della documentazione da parte degli intermediari esteri, la scadenza del 30 settembre risulta impossibile da rispettare, costringendo i professionisti interessati a rinunciare, responsabilmente, all'accettazione dell'incarico". Inoltre "la formazione del dossier documentale da consegnare all’Agenzia delle Entrate è adempimento oltremodo complesso, tenuto conto della necessità di ricostruzione analitica degli imponibili da regolarizzare. In particolar modo per le attività estere più datate si stanno riscontrando notevoli difficoltà nel reperimento dei documenti necessari”.
Le proposte – Per concludere, nel recente intervento redatto dal numero uno della categoria, i commercialisti avanzano un’ulteriore proposta in relazione all’accertamento delle annualità in scadenza il prossimo 31 dicembre. "Siamo consapevoli che una congrua proroga del termine di accesso alla voluntary determinerebbe un’eccessiva riduzione dei tempi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per l’accertamento delle annualità in scadenza al 31 dicembre 2015. Si potrebbe ipotizzare, per queste annualità, un'equivalente proroga dei termini per l’accertamento, applicabile nei confronti dei soli soggetti che aderissero alla procedura oltre la data del prossimo 30 settembre. In tal modo, verrebbero adeguatamente tutelati gli interessi dell’Erario, dei contribuenti e dei professionisti che assistono questi ultimi", conclude Longobardi.
La risposta dell’Agenzia - Con il comunicato stampa diffuso ieri, l’Amministrazione Finanziaria ha concesso una nuova proroga, questa volta per l’invio delle istanza integrative. È stato ulteriormente chiarito che la prima istanza di adesione può essere integrata entro 30 giorni dalla sua presentazione anche se questo termine ricade dopo il 30 settembre 2015.
Si ricorda che ai punti 4.4. e 7.4 del Provvedimento del 30 gennaio 2015 si prevedeva l’integrazione dell’istanza, entro il termine di trenta giorni dalla sua presentazione, per rettificare quella originaria, ferma restando l’efficacia della stessa, barrando la casella “Istanza integrativa”, nel termine massimo del 30.09.2015.
Il suddetto termine perentorio viene ora derogato con in semplice comunicato, che nell’ultimo paragrafo, nell’intento di fornire ulteriori precisazioni sul Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14.09.2015 che ha modificato i termini di trasmissione della documentazione a corredo del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale, al fine di tener conto delle modifiche normative introdotte dall’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 128/2015.