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In vista ormai dell’imminente entrata in vigore del nuovo Regolamento (Ue) 679/2016, prevista per il 25 maggio, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come preannunciato, ha pubblicato nella giornata di ieri, 7 maggio, alcuni strumenti indirizzati agli Ordini Territoriali, necessari per il trattamento dei dati personali degli associati e connesso al loro utilizzo per il normale svolgimento delle competenze ad esse conferite, nonché le linee guida da adottare.
Facendo seguito anche all’informativa n. 25/18 pubblicata il 26 marzo.
Mentre, lo ricordiamo, nell’informativa pubblicata il 28 aprile, rivolta in questo caso ai commercialisti, è stata fornita la check list per una prima autovalutazione del livello di adeguamento alla nuova disciplina.
I documenti pubblicati e divulgati tramite l’informativa n. 39 sono redatti in formato Word per facilitarne il riutilizzo e la compilazione: si tratta di “fac-simili” da riutilizzare secondo la linea del format inviato per i vari processi di utilizzo dei dati degli associati presso gli Ordini territoriali quali:
È da specificare inoltre che l’informativa è valida solo ed esclusivamente per la pagina del sito ufficiale e non per altri siti web eventualmente collegati.
Come indicato dagli artt. 13 e 14 del Regolamento, andranno specificati: il titolare del trattamento, le finalità per cui vengono richiesti i dati e i diritti degli interessati - quali il diritto di cancellazione, di rettifica, di limitazione al trattamento, di opposizione ecc. – che, ricordiamo, vengono rafforzati e tutelati maggiormente dal nuovo Regolamento.
Nomina DPO dell’Ordine – Secondo l’art. 37 del Regolamento, le Pubbliche Amministrazioni e, in alcuni determinati casi anche i privati, sono tenuti alla nomina del DPO (Responsabile della Protezione dei dati personali), in particolare in riferimento all’Ordine territoriale: esso può svolgere una selezione interna o esterna, volta all’individuazione di una figura idonea che sia in possesso delle conoscenze specialistiche, delle competenze espressamente richieste dall’art. 37 e che non si trovi in situazione di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare. Il DPO, una volta individuato, dovrà svolgere le funzioni contemplate nell’art. 39 del Regolamento (fornire un parere sulla valutazione di impatto, cooperare con il Garante, ecc.). A tal riguardo viene fornito un duplice modello: uno, in riferimento all’atto di designazione, qualora venga individuata una figura esterna all’Ordine, e uno qualora ci sia invece una figura interna a ricoprire tale ruolo.
Linee guida che dovranno adottare gli Ordini territoriali – Pubblicate infine le linee guida finalizzate a garantire il corretto trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato (dell’associato) e della normativa vigente in materia. In particolare, il trattamento da parte dell’Ordine è effettuato secondo i principi (art. 5 GDPR) di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato, integrità e riservatezza, esattezza dei dati rispetto alle finalità per le quali vengono trattati, ecc.
Inoltre, i dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le seguenti tipologie di trattamenti:
Quanto alla finalità del trattamento dei dati dell’Associato, questi potranno essere utilizzati esclusivamente per motivi istituzionali, amministrativo-contabili, di ricerca, commerciali o altre finalità accuratamente indicate dall’Ordine.