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Il programma di liquidazione - Il programma di liquidazione, è un atto tipico della procedura fallimentare a formazione progressiva. La sua redazione spetta al curatore in via esclusiva, e il perfezionamento richiede il consenso del comitato dei creditori.
Un atto a formazione progressiva - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, si è occupato del programma di liquidazione a formazione progressiva pubblicando il documento “Il programma di liquidazione” elaborato dalla commissione “Liberato Passerelli - il diritto fallimentare dopo la riforma”. Con tale documento, il Consiglio ripercorrendo la disciplina dell’istituto, fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi.
Il progetto di liquidazione - Il progetto di liquidazione, deve essere redatto esclusivamente dal curatore in quanto non rientra tra gli atti delegabili a terzi a norma dell’ art. 32 comma 1 della legge fallimentare. La norma, conferma l’attribuzione esclusiva dell’atto al curatore, in quanto portatore di una specifica competenza professionale. Dopo l’approvazione, il programma costituisce l’atto di pianificazione e di indirizzo della gestione del patrimonio fallimentare.
Finalità del programma - La finalità del programma di liquidazione, è quella di far conoscere ai creditori, al giudice delegato e al tribunale i presumibili risultati della liquidazione fallimentare in termini temporali e di soddisfacimento dei creditori oltre che di assicurare la trasparenza delle operazioni di liquidazione.
La preposizione dell’atto - Il curatore, prima dell’approvazione del programma, ha i più ampi poteri in merito alla scelta delle varie opzioni di liquidazioni dell’attivo per cui nella predisposizione del progetto di liquidazione il liquidatore esercita valutando discrezionalmente la convenienza per la massa delle alternative liquidatorie concretamente praticabili. Per quanto riguarda la predisposizione, il piano deve essere predisposto entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario che deve essere sottoposto all’approvazione del comitato dei creditori.
Predisposizione parziale - In riferimento alla redazione del programma, lo stesso non può essere redatto in modo sommario, ma deve essere analitico e completo. Tuttavia nella pratica, considerati i termini ridotti di approvazione dello stesso programma, al curatore può risultare difficile se non impossibile redigere il programma con la completezza e l’analiticità richieste dalla legge. A parere del Consiglio, si ritiene che possano essere proposti dei programmi di liquidazione parziale con la riserva dell’integrazione successiva mediante dei supplementi che dovranno essere redatti non appena siano state acquisite le nuove informazioni e i nuovi fatti sopravvenuti. Anche il programma parziale, deve essere necessariamente analitico permettendo il compimento della successiva attività liquidatoria.
I rapporti riepilogativi – L’art. 33 quinto comma della Legge Fallimentare, prevede che il curatore con cadenza semestrale, decorrente dalla presentazione della prima relazione debba redigere il rapporto riepilogativo delle attività svolte. Tali relazioni semestrali, devono riportare il rendiconto della gestione, per consentire un effettivo controllo delle attività svolte, e dunque, anche in riferimento all’attività del programma, sarebbe auspicabile l’esposizione da parte del curatore della corrispondenza tra l’attività programmata e l’attività effettivamente svolta nell’arco temporale di riferimento o la spiegazione di eventuali scostamenti.