2 agosto 2011

CNDCEC: Revisione legale, le osservazioni sui decreti attuativi

Pubblicate sul sito del Consiglio Nazionale le osservazioni alle bozze dei decreti attuativi del D.lgs. 27 gennaio 2010 n.39.

Autore: Redazione Fiscal Focus

La revisione legale - La revisione legale dei conti, è una attività esercitata con particolare frequenza dai Dottori Commercialisti ed è per tale motivo motivo, che il Consiglio Nazionale da sempre ha svolto e svolge, in tale ambito, un riconosciuto ruolo guida in riferimento ai principi di revisione, ai principi di deontologia professionale e di indipendenza, nonché nella gestione di alcune funzioni connesse alla revisione legale quale, ad esempio, l’attuale tenuta del Registro.
La normativa - L’attività del revisore contabile, è prevista dalle lettere d) ed e) del comma 4 dell’art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, dalle direttive comunitarie, e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che fa parte di un insieme più vasto che costituisce la professione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Un importante ruolo - In virtù di tale importante ruolo, e anche come rappresentante degli Ordini territoriali, e in particolare dei 97.755 revisori legali dei conti iscritti agli Ordini, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha pubblicato sul suo sito, un documento dove vengono formulate alcune considerazioni sugli schemi dei Decreti Ministeriali concernenti i regolamenti di attuazione del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativo appunto alla revisione legale, predisposti e in pubblica consultazione, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il riconoscimento di una professione – Preliminarmente il Consiglio puntualizza, che lo spirito delle norme regolamentari pur nel doveroso rispetto delle prerogative riconosciute dalla legge al Ministero, non possa prescindere dal riconoscere quello che rappresenta questa professione per la normativa che la regolamenta, per la storia che la caratterizza, per la prassi scientifica che ha saputo produrre, per la significativa dimensione numerica che la contraddistingue, e per la rilevanza tecnica e sociale che negli anni ha saputo esprimere.

Evitare le sovrapposizioni - Viene evidenziato che, nel dettare la nuova disciplina complessiva per i soggetti chiamati a svolgere la funzione di revisori legali, sia necessario tenere in adeguata considerazione il fatto che la maggior parte dei revisori iscritti in albi professionali è soggetta al rispetto di precise e rigorose regole dettate sia per l’accesso sia per l’aggiornamento che per l’esercizio dell’attività professionale. Laddove, quindi, si verifichino sovrapposizioni, dovrebbero essere necessariamente individuate, per un efficace funzionamento dell’intero sistema, delle forme di equipollenza o di esenzione. L’interesse del Consiglio in questa materia è estremamente rilevante e deriva in particolare oltre che dalla specifica competenza tecnica della professione, anche dalla circostanza che al registro dei revisori legali sono attualmente iscritti 149,689 revisori, di cui come già detto 97.755 professionisti iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti e che rappresenteranno quasi la totalità dei futuri iscritti nella sezione “attivi” dell’istituendo Registro.

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