1 settembre 2020

CNDCEC: richiesta di informazioni sul procedimento disciplinare

I chiarimenti nel Pronto Ordini n. 104/2020

Autore: Pietro Mosella
Il procedimento disciplinare da parte del Consiglio/Collegio di Disciplina, salvo sospensione o interruzione dei termini, deve essere concluso entro diciotto mesi dall’avvenuta notifica di apertura del procedimento, così come stabilito dall’articolo 9, comma 5, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 104 del 25 agosto 2020, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito alla richiesta di informazioni relative al procedimento disciplinare.

Il Pronto Ordini n. 104/2020 – In un quesito posto al CNDCEC è stato chiesto quale sia la tempistica che decorre dal deposito di esposti/segnalazioni da parte dell’esponente, all’istruttoria del procedimento disciplinare da parte del Consiglio/Collegio di Disciplina.

Il Consiglio Nazionale ha, dapprima, ricordato la normativa di riferimento, ossia le disposizioni contenute nel Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dallo stesso CNDCEC nel marzo 2015.

Anzitutto si precisa che, a seguito del deposito o della ricezione di un esposto/segnalazione a carico di un professionista, il Consiglio o il Collegio di Disciplina, al quale l’esposto sia stato assegnato, ha l’onere di iniziare l’attività propedeutica all’esercizio dell’azione disciplinare, come previsto dall’articolo 7 del suddetto Regolamento, il quale reca le attività propedeutiche all’azione disciplinare. Al comma 6 del citato articolo 7, infatti, si dispone che «dopo il ricevimento di un esposto, ovvero dopo l’assunzione di una iniziativa d’ufficio e prima di provvedere all’apertura formale del procedimento disciplinare a carico di un iscritto all’Ordine, il Consiglio o il Collegio di Disciplina può nominare un relatore, invita l’interessato a prendere visione degli atti che lo riguardano e a fornire i chiarimenti più opportuni in ordine ai fatti denunciati, fissando un termine non inferiore a cinque giorni per il deposito di documenti e/o memorie».

La fase preliminare del procedimento si conclude o con l’archiviazione della notizia o con l’apertura del procedimento disciplinare, così come disposto dall’articolo 7, comma 7, del Regolamento.

Tenendo presente quanto sopra esposto e quanto stabilito nel citato Regolamento, il CNDCEC sottolinea che non c’è un termine specifico da quando il Consiglio o il Collegio di Disciplina ricevono l’esposto fino a quando si svolga la fase istruttoria del procedimento disciplinare.

Ciò in considerazione del fatto che lo svolgimento della fase propedeutica all’apertura non prevede tempi definiti, fatta eccezione per il termine non inferiore ai cinque giorni concessi al professionista per il deposito di eventuali documenti e/o memorie, tenuto conto, altresì, della circostanza che la fase pre-istruttoria potrebbe concludersi con l’archiviazione immediata del procedimento.

Il CNDCEC specifica un ulteriore aspetto evidenziando che qualora, all’esito della fase propedeutica, il Consiglio o il Collegio di Disciplina deliberi di aprire il procedimento disciplinare, la pendenza del medesimo è determinata dalla notifica della delibera di apertura del procedimento, che deve essere notificata con spedizione entro 60 giorni a mezzo Pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario all’iscritto incolpato e comunicata ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 2 e all’articolo 26 del Regolamento e al Consiglio dell’Ordine.

A tal proposito, il richiamato articolo 7, recante “Attività propedeutiche all’azione disciplinare”, al comma 2 stabilisce che «il procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto è promosso d’ufficio dal Consiglio di Disciplina, quando ha notizia di fatti rilevanti o su segnalazione del Consiglio dell’Ordine o su richiesta del Pubblico Ministero competente, ovvero su richiesta degli interessati. In caso di costituzione dei Collegi i fascicoli pervenuti sono assegnati a quest’ultimi con le modalità indicate all’articolo 4 del presente Regolamento».

Il richiamato articolo 26 del Regolamento, invece, disciplina la notificazione ed esecutività dei provvedimenti disciplinari.

Il procedimento disciplinare, salvo sospensione o interruzione dei termini, deve essere concluso entro diciotto mesi dall’avvenuta notifica di apertura del procedimento, così come stabilito dall’articolo 9, comma 5, del Regolamento.

Infine, il CNDCEC precisa che, solo qualora il Consiglio o il Collegio di Disciplina abbia necessità di prorogare la fase istruttoria, autorizzando ulteriori accertamenti istruttori, il procedimento disciplinare potrà concludersi «anche oltre il termine dei diciotto mesi, ma comunque entro il termine massimo improrogabile di trenta mesi, salvo quanto disposto dall’articolo 21».

Ciò, è stabilito dall’articolo 9, comma 6, del Regolamento, il quale prevede, altresì, che, i termini massimi di conclusione del procedimento disciplinare decorrono dalla data dell’avvenuta notifica di apertura del procedimento e coincidono con la data di adozione della decisione.
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