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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce chiarimenti circa l’obbligo PEC e i conseguenti provvedimenti di sospensione.
Il tema è stato affrontato nel Pronto Ordini n.63, pubblicato il 3 ottobre.
Con il quesito formulato si chiedono chiarimenti in ordine al tema della tenuta/gestione della casella PEC da parte di professionisti iscritti all’Albo, e delle conseguenze nei confronti degli stessi nelle differenti ipotesi della mancata gestione, da parte dell’iscritto, della propria casella PEC e dell’eventuale inattività della stessa e nelle ipotesi di mancata comunicazione all’Ordine del proprio indirizzo digitale o, in caso di intervenuta variazione, della comunicazione del successivo e aggiornato indirizzo digitale, specificando a quale organismo istituzionale spetta la competenza ad agire.
Inoltre, si chiede se, analogamente a quanto previsto dall’articolo 16 comma 7 del DL n.185/2008 per la mancata comunicazione del domicilio digitale, anche l’inattività sopravvenuta della casella PEC (per casella satura, inattiva o non valida) debba essere sanzionata dal Consiglio dell’Ordine mediante l’imposizione di una sanzione amministrativa o se, diversamente, tale situazione debba esser oggetto di un autonomo procedimento disciplinare da avviare, in tal caso, da parte del Consiglio di disciplina.
SI specifica che tali chiarimenti si rendono necessari alla luce delle difficoltà operative nel perfezionamento agli iscritti delle notifiche di procedimenti disciplinari, soprattutto nelle ipotesi di indirizzo PEC non valido o inattivo o di casella PEC satura; come esposto in precedenza.
Preliminarmente, il Consiglio Nazionale ricorda che nel sistema normativo attuale, il domicilio digitale rappresenta il canale di comunicazione tra professionisti, pubbliche amministrazioni, inclusi gli ordini professionali, e imprese avente pieno valore legale, equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno.
Si richiama l’articolo 16 del DL n.185/2008 il quale prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi, istituiti con legge dello Stato, comunichino ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale, cosiddetto DAC, di cui all’articolo 1 del Dlgs n.82/2005.
Per rafforzare tale obbligo, il legislatore con il Decreto Semplificazioni (DL n.76/2020) ha successivamente introdotto un sistema sanzionatorio molto stringente per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti all’obbligo di comunicazione all’Ordine del proprio domicilio digitale; prevedendo che l’iscritto che non lo comunichi all’Ordine, sia obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dell’Ordine di appartenenza e che, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, sia soggetto all’applicazione della sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio digitale.
In merito, il Ministero della Giustizia ha chiarito, con l’Informativa CNDCEC n.143/2020, che la sanzione prevista dall’articolo 37 del DL n.76/2020, ossia la sospensione dal relativo albo degli iscritti fino alla comunicazione dell’Ordine del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare ma amministrativo, con la necessaria conseguenza che essa debba essere disposta dal Consiglio dell’Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.
È evidente che la ratio dell’obbligo, finalizzato a garantire l’efficienza, la trasparenza e la certezza giuridica delle comunicazioni mediante l’utilizzo di canali che garantiscano l’immediata disponibilità, tracciabilità e valore legale delle stesse, richiede che la PEC, oltre che ad essere naturalmente, univocamente riferita all’iscritto, sia attiva, valida e idonea a ricevere comunicazioni.
Ne consegue che la presenza di un indirizzo comunicato che risulti “inattivo” poiché la casella PEC è scaduta, e stata disattivata oppure non è mai stata attivata dopo la registrazione, o “non valido”, in quanto l’indirizzo PEC indicato non è corretto o non è riconosciuto come casella PEC attiva, possa essere equiparata, sul piano degli effetti giuridici, alla mancata comunicazione del domicilio stesso in quanto non viene consentita la funzione propria del domicilio digitale, vale a dire ricevere comunicazioni con efficacia legale. Ugualmente per quanto riguarda la casella di posta “satura”, in quanto inidonea a ricevere messaggi.
In tutti questi casi, casella “inattiva”, “non valida”, “satura”, il Consiglio dell’Ordine, secondo quanto disposto dall’articolo 37, comma 7 – bis del DL n.76/2020, procederà a diffidare l’iscritto a fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della diffida, un proprio domicilio digitale valido e funzionante, ovvero a svuotare la casella che risulti “satura” per consentire la ricezione dei messaggi, informando che, in caso di mancato adempimento nei termini indicati, il Consiglio dell’Ordine provvederà, senza ulteriore preavviso, alla sospensione dell’iscritto fino all’adempimento di quanto richiesto.
In conclusione, si ricorda che l’articolo26, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale stabilisce che “I provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 10 e 25 del presente Regolamento, vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento mediante ufficiale giudiziario..” per cui in caso di impossibilità di notifica PEC/domicilio digitale il Consiglio di Disciplina dovrà procedere a notifica nei termini previsti secondo una delle altre modalità indicate nel Regolamento stesso.