18 novembre 2025

PEC delle STP, arriva lo stop del CNDCEC all’uso di quella dei soci: cosa fare adesso

Le STP devono avere una propria PEC e comunicarla all’Ordine di appartenenza

Autore: Redazione Fiscal Focus

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il P.O. n. 88 del 18 novembre 2025, ha risposto a un quesito posto dall’Ordine di Livorno in merito al possesso della PEC da parte delle società tra professionisti (STP). 

Il dubbio riguardava la possibilità per la STP di utilizzare la PEC di uno dei professionisti soci in alternativa all’attivazione di una propria casella, sia nei confronti del Registro delle Imprese che dell’Ordine professionale. Il Consiglio Nazionale ha chiarito in modo netto che la STP deve dotarsi di un proprio domicilio digitale e comunicarlo all’Ordine di appartenenza.

L’obbligo di domicilio digitale per le Società Tra Professionisti

Il CNDCEC richiama innanzitutto la natura delle STP: si tratta di società tenute all’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34. In quanto imprese costituite in forma societaria, esse rientrano a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’art. 16 del D.L. 185/2008 (convertito nella L. n. 2/2009), che impone alle società di indicare il proprio domicilio digitale. 

Da ciò discende che la STP non può “appoggiarsi” alla PEC personale di uno dei soci, perché questa appartiene al professionista persona fisica, mentre la società è un soggetto giuridico autonomo. Il domicilio digitale deve quindi essere intestato alla STP, risultare nel Registro delle Imprese e costituire il canale ufficiale di comunicazione verso la società, sia da parte delle pubbliche amministrazioni che dei terzi.

Comunicazione all’Ordine, STP equiparate agli iscritti persone fisiche

Oltre all’iscrizione nel Registro delle Imprese, le STP sono tenute anche all’iscrizione in una specifica sezione dell’albo tenuto dall’Ordine professionale di riferimento, come previsto dall’art. 8 del D.M. 34/2013. Su questo piano, il CNDCEC chiarisce che le società tra professionisti sono soggette agli stessi obblighi comunicativi previsti per gli iscritti persone fisiche. 

Ne consegue che la STP deve comunicare all’Ordine il proprio domicilio digitale, coincidente con quello indicato al Registro delle Imprese. Non è quindi ammissibile la comunicazione della PEC di un singolo socio in luogo di quella societaria. Operativamente, le STP dovranno verificare di essere in regola sia con l’iscrizione e il domicilio digitale al Registro delle Imprese, sia con l’aggiornamento dei dati presso l’Ordine. 

 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy