29 ottobre 2025

Commercialisti, verifica del domicilio digitale per gli iscritti in vista delle elezioni

Il CNDCEC richiama gli Ordini territoriali a controllare la PEC di tutti gli iscritti per garantire il regolare svolgimento del voto telematico

Autore: Serena Pastore

Con l’Informativa n. 149/2025, del 28 ottobre 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili richiama l’attenzione dei Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali sull’importanza di verificare il possesso del domicilio digitale (PEC) da parte di tutti gli iscritti.

L’invito nasce in vista delle prossime consultazioni elettorali della categoria, che si svolgeranno con modalità di voto da remoto.

Obbligo di domicilio digitale per gli iscritti agli Albi

Ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ogni iscritto deve essere in possesso di un domicilio digitale attivo e funzionante, comunicato regolarmente al proprio Ordine professionale.

Tale obbligo è stato ulteriormente rafforzato dall’articolo 16, comma 7-bis, introdotto dal DL n. 76/2020, che impone agli Ordini di diffidare i professionisti privi di PEC valida o inattiva, invitandoli a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni. In caso di mancato adempimento, l’iscritto dovrà essere sospeso fino alla comunicazione di un domicilio digitale valido.

Voto da remoto e utilizzo della PEC

Il voto telematico, previsto per le elezioni del 2025, sarà accessibile solo tramite link inviato all’indirizzo PEC comunicato all’Ordine.

Per accedere alla piattaforma informatica di voto, gli iscritti dovranno autenticarsi utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE. Pertanto, il possesso e la corretta attivazione della PEC rappresentano condizioni indispensabili per esercitare il diritto di voto.

Indicazioni operative per gli Ordini territoriali

Il CNDCEC invita i Presidenti degli Ordini a:

  • verificare tempestivamente la presenza del domicilio digitale per ciascun iscritto avente diritto al voto;
  • diffidare gli iscritti privi di PEC o con indirizzo non valido/inattivo, concedendo 30 giorni per regolarizzare la posizione;
  • ricordare agli iscritti l’obbligo di un uso diligente del domicilio digitale, come previsto dall’art. 3-bis, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Sospensione e recupero del diritto di voto

Gli iscritti sospesi per mancata comunicazione del domicilio digitale potranno riacquistare il diritto di voto qualora comunichino la propria PEC entro la data di presentazione delle liste elettorali (16 dicembre 2025).

Il CNDCEC chiarisce che, trattandosi di sospensione a tempo indeterminato, essa potrà essere revocata nel momento in cui l’iscritto regolarizza la propria posizione, analogamente a quanto previsto per le sospensioni dovute a morosità (art. 20, comma 2 del D.Lgs. 139/2005).

L’importanza di un controllo tempestivo

Il Consiglio Nazionale raccomanda di concludere le verifiche con congruo anticipo rispetto all’avvio delle operazioni elettorali, così da garantire un’ampia e regolare partecipazione al voto.

Il rispetto dell’obbligo di domicilio digitale rappresenta non solo un adempimento normativo, ma anche un elemento essenziale di trasparenza, sicurezza e partecipazione democratica per la categoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

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