Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il PO n.91, pubblicato il 12 settembre 2025, ha ribadito, rivolgendosi all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, che gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti all’Elenco Speciale devono essere trasmessi all’INI-PEC dagli Ordini territoriali, al pari di quanto avviene per gli iscritti ordinari.
Andiamo con ordine.
Il chiarimento
Il PO richiama le FAQ dell’INI-PEC: i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo PEC all’Ordine; di conseguenza, l’Ordine deve inviarlo all’INI-PEC. Il chiarimento vale espressamente anche per gli iscritti all’Elenco Speciale.
Cosa cambia
Di fatto, nulla cambia sul piano degli adempimenti: il CNDCEC ricorda che già con il PO 152/2010 era stato precisato l’obbligo, per gli iscritti all’Elenco Speciale, di comunicare la PEC al proprio Ordine di appartenenza. La nota del 12 settembre 2025 elimina residui dubbi interpretativi, ribadendo il dovere degli Ordini di alimentare correttamente l’indice pubblico dei domicili digitali.
Le implicazioni
Dunque, si conferma che gli iscritti all’Elenco Speciale sono soggetti agli stessi obblighi dei professionisti ordinari in materia di domicilio digitale. Gli Ordini territoriali, invece, hanno la responsabilità di trasmettere all’INI-PEC gli indirizzi PEC ricevuti dai propri iscritti.
La mancata comunicazione della PEC da parte del professionista o la mancata trasmissione da parte dell’Ordine può comportare irregolarità e conseguenze operative, considerato che l’INI-PEC è lo strumento ufficiale per la consultazione dei domicili digitali.
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