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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’Informativa n.53 pubblicata il 30 ottobre, ha comunicato che il Ministero dell’Interno ha pubblicato l’avviso per il mantenimento dell’iscrizione e la presentazione di nuove domande d’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali che sarà in vigore dal 1° gennaio 2026.
La richiesta di mantenimento dell’iscrizione all’Elenco da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica, perentoriamente entro le ore 12:00 del 16 dicembre 2025, secondo le modalità stabilite nel menzionato avviso.
In merito alla presentazione della citata domanda si ricorda che:
In caso di soggetto iscritto sia al Registro dei revisori legali che all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terrà conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell’iscrizione con maggiore anzianità.
Le domande da parte di soggetti non iscritti all’elenco 2025 dovranno essere presentate al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.
La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale, attraverso la selezione della sezione denominata: “Accedi all’area dei revisori” quindi di quella “Accedi alle banche dati” e infine “Accedi all’area personale”.
L’accesso può avvenire esclusivamente tramite identità digitale (SPID, CIE e CNS).
Dopo l’avvenuta compilazione a video dei dati richiesti e la chiusura della domanda tramite apposito pulsante informatico, entro 12 ore, i richiedenti riceveranno una PEC, da finanzalocale.prot@pec.interno.it , di comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati inseriti nel sistema. Sarà cura del revisore verificare i dati riportati nella pec in quanto eventuali rettifiche potranno essere operate solo entro il termine ultimo di iscrizione.
Sarà cura del revisore verificare i dati riportati nella PEC in quanto eventuali rettifiche potranno essere operate solo entro il termine ultimo di iscrizione.
Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda. In caso di mancato ricevimento della PEC entro le 12 ore si invita a contattare il competente Ufficio i cui riferimenti sono visualizzabili al seguente link https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali. Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti.
Con riferimento al requisito dell’iscrizione all’Ordine o al Registro professionale, i richiedenti dovranno, inoltre, dichiarare di non essere assoggettati all’eventuale sanzione della sospensione.
Coloro che risultano già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2025 dovranno comprovare il permanere dei requisiti di cui all’articolo 3 del Regolamento, esclusivamente per via telematica, mediante accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale attraverso la selezione della sezione denominata: “Accedi all’area dei revisori” quindi di quella “Accedi alle banche dati” e infine “Accedi all’area personale”.
Il sistema, al momento dell’accesso, propone tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione (con il solo aggiornamento automatico del numero di anni di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o al Registro dei revisori legali).
Si invita, quindi, a controllare l’attuale veridicità di quanto riportato nei dati e proposto automaticamente dal sistema.
L’interessato dovrà confermare o rettificare gli stessi con le modalità indicate a video dal sistema, procedere all’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio / 30 novembre 2025 e, quindi, completare la procedura di iscrizione cliccando sul pulsante “Chiudi domanda”.
Se la procedura è stata correttamente eseguita, entro 12 ore, l’interessato riceverà, dall’indirizzo pec della finanza locale, una comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati dichiarati.
Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda. In caso di mancato ricevimento della pec entro le 12 ore si invita a contattare il competente Ufficio i cui riferimenti sono visualizzabili al seguente link https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali.