4 ottobre 2012

Cndcec: rilascio certificato compiuto tirocinio

Informativa n. 75/2012
Autore: Redazione Fiscal Focus

L’oggetto dell’informativa - E’ stata inoltrata ieri, dal Consiglio nazionale ai diversi Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, l’informativa n. 75. La missiva contiene valide indicazioni in merito al rilascio del certificato di compiuto tirocinio alla luce della lettera che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inoltrato ai Rettori degli Atenei italiani.

Gli ammessi all’esame di Stato – Avendo come allegato il decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, l’informativa in oggetto illustra ai presidenti degli Ordini locali i punti del parere trasmesso lo scorso 27 settembre dal MIUR alle Università. “Il MIUR – scrive il Consiglio nazionale della missiva - anche in considerazione di quanto espresso nella circolare del Ministero della Giustizia del 4 luglio 2012 (informativa n. 61 del 27 luglio 2012), ha espresso l'avviso che possono essere ammessi all'esame di Stato tutti coloro che hanno compiuto 18 mesi di tirocinio professionale, anche se il tirocinio ha avuto inizio antecedentemente al 24 gennaio 2012. Con riferimento poi al tirocinio contestuale agli studi, il MIUR chiarisce che è comunque necessario che un anno di tirocinio deve essere svolto dopo il conseguimento della laurea”.

Quando rilasciare il certificato - In riferimento, quindi, alle disposizioni ministeriali, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha fornito delle linee guida agli Ordini locali per quel che concerne l’ottenimento del certificato del compiuto tirocinio. Premesso che il rilascio non avviene con l’esclusivo requisito del compimento dei diciotto mesi, l’informativa indica che sarà contestualmente opportuno: “1. che sia stata conseguita la laurea specialistica o magistrale; 2. che dopo il conseguimento della laurea specialistica/magistrale siano stato compiuto 1 anno di tirocinio. Pertanto, il tirocinio svolto in convenzione potrà essere riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi”.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy