27 ottobre 2018

CNDCEC risposte ai quesiti degli ordini

P.O. n. 147/2018, P.O. 154/2018 e P.O. 158/2018

Autore: Ester Annetta
Sono state pubblicate, nella sezione Pronto Ordini del sito istituzionale, alcune risposte fornite dal CNDCEC a quesiti in precedenza pervenuti da parte degli Ordini .
In relazione a quanto domandato dall’Ordine di Bari (P.O. n. 147/2018), circa la procedura da adottare in caso di mutamenti di residenza degli iscritti all’albo ordinario e nella sezione speciale, il Consiglio ha ricordato anzitutto la distinzione esistente riguardo a tali due categorie d’iscritti: mentre, per i primi, requisito di iscrizione è il possesso, indifferentemente, della residenza o del domicilio professionale nel circondario dell’Ordine d’appartenenza, viceversa, per gli iscritti all’elenco speciale – che non possono esercitare la professione perché incompatibili – è richiesto esclusivamente il requisito della residenza, appunto perché non possono avere un domicilio “professionale”.

Ne deriva che la perdita del requisito della residenza, per gli iscritti all’elenco speciale, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso, senza che il Consiglio dell’Ordine possa contestualmente disporre il trasferimento dell’iscrizione all’elenco dell’Ordine in cui l’ex iscritto ha trasferito la propria residenza.
E’ dunque quest’ultimo che dovrà attivarsi per richiedere l’iscrizione presso l’elenco speciale tenuto dal nuovo Ordine non appena avrà avuto notizia dell’avvio del procedimento di cancellazione, alla cui comunicazione è tenuto l’Ordine di provenienza, trattandosi di procedimento amministrativo e pertanto soggetto alle relative regole.

Un secondo quesito è quello posto dal Consiglio di Disciplina dell’Ordine di Ravenna (P.O. 154/2018) con il quale si domanda al Consiglio Nazionale se, nel caso in cui, a seguito di dimissioni di un componente del Consiglio di Disciplina, il componente subentrante abbia un’anzianità di iscrizione superiore a quella dell’attuale Presidente del Consiglio medesimo, subentri anche a quest’ultimo nella carica.

Richiamando l’art. 8 comma 4 del DPR 137/2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali), a mente del quale “Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica”, il Consiglio ha dato risposta positiva, precisando altresì che il Presidente sostituito dal subentrante maggiore d’anzianità rimane in seno al Consiglio come consigliere.

Un ultimo quesito è quello posto dall’Ordine di Teramo (P.O. 158/2018), con il quale si domanda quale sia la sorte del procedimento disciplinare a carico di un iscritto, non ancora aperto, nel caso in cui l’attività ad esso propedeutica si sia protratta oltre un quinquennio e non sia stato nemmeno instaurato un procedimento penale a carico del medesimo iscritto.
Il Consiglio Nazionale ha osservato che, in base alla previsione contenuta nell’art. 56 del D.Lgs. n. 139/2005 e nell’alrt. 20 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare è di cinque anni che decorrono dal compimento dell’evento che può dar luogo alla sua attivazione. Tale termine può essere interrotto qualora i fatti costituenti illecito disciplinare costituiscano anche reato e sia stata iniziata la relativa azione penale. In tal caso è dal passaggio in giudicato della sentenza penale che riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione dell’azione disciplinare.

Ciò comporta, di conseguenza, che l’azione disciplinare si prescrive se, nel termine di cinque anni dal compimento dell’evento che la determina, essa non sia stata avviata né sia stato avviato un procedimento penale (come accaduto nel caso prospettato dall’Ordine istante).
Il Consiglio ha pure puntualizzato che l’attività propedeutica finalizzata all’accertamento della sussistenza dei presupposti per aprire il procedimento disciplinare non può protrarsi per un tempo eccessivo, proprio al fine di impedire che, frattanto, maturino i tempi di prescrizione della relativa azione.
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