30 gennaio 2018

CNDCEC Risposte ai quesiti degli ordini

Pronto Ordine: 7/2018 fatturazione elettronica; 321/2017 cambio organo giudicante; 308/2017 tirocinio requisiti dominus; 298/2017 quesiti vari

Autore: ESTER ANNETTA

Il CNDCEC nella sezione Pronto Ordini del proprio sito istituzionale, ha risposto ad alcuni quesiti pervenuti nei giorni scorsi da alcuni Ordini territoriali.

Gli argomenti sono di diverso genere.

Un primo quesito, formulato dall’Ordine di Bologna (P.O. 321/2017) tende ad avere indicazioni sulle sorti dell’istruttoria compiuta dagli Ordini su procedimenti disciplinari da essi aperti nella fase antecedente alla loro trasmissione ai Consigli di Disciplina competenti.
A riguardo il CN ha chiarito che ai Consigli di Disciplina non può spettare soltanto l’atto conclusivo di un procedimento cui non ha preso parte e che, pertanto, non ha istruito ed è perciò necessario che fissi una nuova data di udienza dibattimentale nel corso della quale dovrà ascoltare le difese dell’incolpato prima di pronunciarsi e definire il procedimento.

Un secondo gruppo di quesiti, formulati dall’Ordine di Lecce (P.O. 298/2017), investe – ancora – l’ambito del procedimento disciplinare. Si domanda, anzitutto, se, a seguito di Ricorso Straordinario per errore materiale o di fatto oppure di Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo avverso una sentenza penale di Condanna della Cassazione nei confronti di un iscritto, a questi debba applicarsi la sospensione cautelare o invece debba essere sospeso il procedimento disciplinare.

Il CN, pur senza entrare nel merito delle valutazioni che competono pur sempre al Consiglio di Disciplina, ritiene percorribile la strada della sospensione cautelare ex art. 53 comma 2 del D.Lgs. 139/2005 e art. 10 del Regolamento sulla funzione disciplinare. Tuttavia non esclude che, essendo comunque pendente un giudizio dinanzi all’Autorità Giudiziaria (ricorso straordinario in Cassazione o ricorso alla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo), il Consiglio stesso possa disporre la sospensione del procedimento.

In ordine al quesito relativo alla validità delle riunioni di un Consiglio di Disciplina ove sia assente un componente che abbia rassegnato le dimissioni, Il CN ha risposto che, nei limiti in cui vengano rispettate le maggioranze prescritte dall’art. 4 comma 7 del Regolamento (maggioranza dei presenti su un quorum costitutivo non inferiore alla maggioranza dei componenti del Consiglio) le riunioni e le conseguenti delibere sono valide.

Segnala tuttavia la necessità – nel rispetto del diritto di difesa dell’incolpato - che, una volta assegnato un fascicolo ad un Collegio di Disciplina, questi debba esercitare l’azione disciplinare per tutta la durata del procedimento, senza possibilità di modificare la propria composizione.

In relazione ad altro quesito relativo alla decorrenza dei termini di prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare, il CN ha risposto che – stando alla lettera della previsione contenuta nell’art. 20 comma 3 del Regolamento – il relativo computo parte dal compimento della condotta solo qualora non sia stata iniziata alcuna azione disciplinare o penale. In quest’ultimo caso, inoltre, i termini di prescrizione sono sospesi fino al passaggio in giudicato della sentenza penale e, dunque, è solo da tale momento che inizierà a decorrere nuovamente il computo ai fini della proposizione dell’azione disciplinare.

Un quesito formulato dall’Ordine di Brescia (P.O. 308/2017) tende ad avere risposta in ordine alla rilevanza della prescrizione dell’obbligo di essere iscritto all’Albo da almeno cinque anni per il professionista che voglia essere “dominus”.
A riguardo il CN ha risposto che l’anzianità dei cinque anni deve essere intesa come anzianità complessiva e non di iscrizione. Pertanto essa sarà comunque maturata anche qualora il professionista – già in precedenza iscritto - si iscriva nuovamente a seguito di un periodo in cui sia rimasto cancellato dall’Albo.

Un ultimo quesito, formulato dall’Ordine di Ravenna (P.O. 7/2018), attiene all’obbligo di fatturazione elettronica. Nello specifico si domanda se ad essa siano tenute anche le Fondazioni degli Ordini.

Il CN ha risposto rifacendosi alla lettera della norma (art. 1 comma 209 della L. 244/2007 che rinvia all’elenco redatto dall’ISTAT ai sensi della L. 196/2009) che non include tra i destinatari dell’obbligo le Fondazioni degli Ordini locali, le quali, viceversa, devono ritenersi destinatarie degli obblighi IVA in materia di split payment qualora risultino partecipate da un’Amministrazione Pubblica per una percentuale complessiva del fondo di rotazione non inferiore al 70% (l’estensione è stata prevista dall’ art. 3 comma 3 del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio).

A riguardo ha ricordato che il 9 gennaio scorso è stato emanato il relativo decreto attuativo del MISE, ora in attesa di circolari interpretative.

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