Pubblicate, nella sezione Pronto Ordini del sito istituzionale, alcune risposte fornite dal CNDCEC a quesiti posti dagli Ordini su argomenti di varia natura.
In relazione al quesito posto dall’Ordine di Bologna (P.O. n. 125/2018), con cui si domanda se l’Ordine sia tenuto a trasmettere al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) anche i nominativi degli iscritti nell’Elenco Speciale, il Consiglio Nazionale ha dato risposta negativa.
Nel ricordare che l’iscrizione nel predetto Registro consente di usufruire dei servizi informatici nell’ambito del processo telematico ed è rivolta a quei soggetti - esterni all’amministrazione giudiziaria – a ciò abilitati (vale a dire: soggetti appartenenti ad una PA; professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge; ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengano ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’Albo al Ministero della Giustizia), il Consiglio ha pure rilevato che l’ordinamento professionale di categoria consente l’attività di ausiliario del giudice unicamente agli iscritti nella sezione A dell’albo; non contemplando, invece, alcuna analoga previsione per gli iscritti all’Elenco Speciale, per essi tale prerogativa deve ritenersi esclusa, in coerenza con la circostanza che, non potendo essi esercitare la professione, non possano neppure esercitare l’attività di CTU quale professionista iscritto nell’albo.
Ciò tuttavia non esclude che il giudice possa farsi assistere anche da un consulente non iscritto nell’albo dei CTU e, dunque, da chi sia dotato di altra specifica competenza diversa dall’appartenenza ad un ordine professionale. In tale ipotesi sarà cura dello stesso consulente procedere alla propria iscrizione nel menzionato registro seguendo la procedura indicata per i professionisti non iscritti all’albo.
Un secondo quesito è quello posto dall’Ordine di Vicenza (P.O. 129/2018) con il quale il Consiglio Nazionale viene interpellato riguardo all’interpretazione dell’art. 4 comma 4 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale nella parte in cui fa riferimento ai “Collegi Riuniti (il testo del comma è il seguente: “In caso di costituzione di più Collegi, il Consiglio di Disciplina o il suo Presidente all’uopo delegato, una volta ricevuto l’esposto o appresa una notizia potenzialmente rilevante ai fini disciplinari, assegna il fascicolo ai Collegi costituiti sulla base di criteri predeterminati. L’assegnazione in base ai criteri predeterminati può essere derogata in caso di esistenza di cause di astensione o di ricusazione dei componenti accolte dal Consiglio di Disciplina. In casi di particolare gravità, complessità e rilevanza, il Consiglio di Disciplina, con delibera motivata, può decidere che la questione debba essere trattata dal Consiglio di Disciplina a Collegi riuniti”). Nello specifico, si domanda se l’espressione intenda far riferimento a tutti i membri dei Collegi o soltanto ai loro Presidenti.
Il Consiglio Nazionale ha ritenuto, a riguardo, di doversi attenere all’interpretazione letterale della norma, secondo il criterio indicato dall’art. 12 delle preleggi e, pertanto, attribuendo all’espressione il senso “fatto palese del significato proprio delle parole”, per Collegi Riuniti debba intendersi il riferimento a tutti i suoi componenti.
Un terzo quesito è quello posto dall’Ordine di Alessandria (P.O: 105/2018) col quale si domanda se, nei confronti dei un iscritto che stia già scontando una sanzione disciplinare, sia possibile l’apertura di un nuovo procedimento disciplinare per altri fatti e, in caso affermativo, se l’eventuale sanzione inflitta debba essere scontata una volta esauritasi la precedente.
Il Consiglio Nazionale ha risposto positivamente ad entrambe le questioni prospettate, rilevando che non sussiste alcuna preclusione all’apertura di un nuovo procedimento disciplinare in pendenza dell’esecuzione di una precedente sanzione e che la nuova sanzione – in ossequio alla stessa ratio della funzione disciplinare che vuole che vi sia un intervento efficace nei confronti del professionista sottoposto al relativo procedimento – dovrà essere effettivamente scontata e non potrà perciò sovrapporsi ad altra già in essere, ma dovrà succederle.
Infine, al quesito posto dall’Ordine di Cremona (P.O. n. 142/2018) riguardo a quale sia il termine entro il quale gli Ordini Territoriali debbano trasmettere ai loro iscritti il questionario relativo agli adempimenti antiriciclaggio (ottemperando così alla nuova normativa - D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 - che ha esteso anche agli Ordini – per il tramite del CN - la funzione di concorrere a consentire che il Comitato di Sicurezza Finanziaria possa presentare al MISE la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo) ad essi inviato dal CNDCEC con l’informativa n. 48/2018, il Consiglio ha risposto che - sebbene con la successiva informativa n. 55/2018 sia stato fatto presente che, per l’invio del detto questionario, gli Ordini avrebbero dovuto attendere la diffusione delle regole tecniche previste dall’art. 11 del D.Lgs. 231/2017- si è altresì precisato che in ogni caso l’invio del questionario deve avvenire entro l’anno, al fine di consentire il corretto esercizio dell’attività di vigilanza ad esso collegata. Pertanto è opportuno che gli Ordini lo inviino ai loro iscritti in tempo utile per poter ricevere le riposte e garantire così che il CN, a sua volta, possa adempiere agli obblighi di comunicazione al MISE entro la data prescrittagli del 30 marzo.
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