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Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - successivamente integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ha dato attuazione all'articolo 16, comma 1, lettera b) della Legge Madia (L. 124/2015), ove si prevedeva che il Governo dovesse adottare, entro 12 mesi, un decreto legislativo di semplificazione del settore delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, precisando che esso fosse finalizzato alla “razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale”.
Il suddetto decreto disciplina la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte delle P.A. in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata (art. 1, c.1).
Il monitoraggio, l’indirizzo ed il coordinamento sulle società a partecipazione pubblica è affidato – secondo la previsione contenuta nell’art. 15 del decreto medesimo - ad un’apposita Struttura individuata nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che opera in maniera indipendente e separata dagli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali e svolge specifiche funzioni: fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del T.U.; promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica; adotta, nei confronti delle società, direttive sulla trasparenza e sulla separazione contabile e ne verifica il rispetto; tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti; stabilisce modalità e termini per l’invio, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica delle segnalazioni, dei documenti, dei bilanci e dei documenti di cui all’art. 6 del D.Lgs. (regolamenti interni, codici di condotta, programmi di responsabilità sociale).
Proprio in relazione agli orientamenti ed alle indicazioni che possono essere forniti da detta Struttura (attualmente istituita presso la Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro del MEF), con l’informativa n. 9/2018 del 25 gennaio u.s., indirizzata a tutti i Presidenti degli Ordini territoriali, il CNDCEC ha riferito che la stessa ha segnalato di essere stata contattata da alcuni professionisti che intendevano acquisire informazioni necessarie a curare gli interessi delle Amministrazioni o delle società con cui collaborano.
A riguardo la Struttura ha voluto chiarire che, in un’ottica mirante a garantire “certezza, specificità e chiarezza dei riscontri”, fornirà le informazioni richieste esclusivamente e direttamente alle Amministrazioni ed alle società interessate (per il tramite dei loro legali rappresentanti) e non ai loro consulenti.
Il Consiglio Nazionale ha pertanto invitato i Presidenti a comunicare agli iscritti del rispettivo Ordine quanto segnalatogli dalla Struttura, precisando altresì che le informazioni che si intenderà richiedere alla stessa dovranno esserle inviate a mezzo pec alla casella di posta certificata dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it.
Con altra informativa – la n. 8/2017 del 25 gennaio u.s. - il CNDCEC, a seguito della pubblicazione della Circolare del Dipartimento degli Affari di Giustizia - Dir.Gen. della giustizia civile dello scorso 11 gennaio relativa alla formazione degli elenchi dei professionisti delegati alle vendite ex art. 179 ter disp.att. cpc., è, invece, nuovamente intervenuto sul tale tema, ribadendo in toto – con l’aggiunta di ulteriori precisazioni - quanto già in precedenza indicato con l’informativa n.57 del 2 novembre u.s. e con le risposte fornite ai quesiti del Pronto Ordini del 12 e 27 dicembre u.s.
A riguardo il Consiglio, prendendo in esame la lettera della norma di cui all’art. 179 ter disp att. c.p.c, parte da una premessa: l’art. 5-bis del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione n. 119 del 30 giugno 2016, con decorrenza dal 3 luglio 2016, ha modificato l’originario contenuto del predetto articolo 179 ter, sicché esso prevede ora che sia un’apposita commissione - istituita presso ciascuna corte di appello e disciplinata con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia – a tenere l’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, ad esercitare la vigilanza sugli iscritti, a valutare le domande di iscrizione e ad adottare i provvedimenti di cancellazione dall’elenco. Lo stesso decreto definisce altresì i requisiti di formazione richiesti al professionista tanto per l’iscrizione che per la sua conferma nell’indicato elenco.
Tuttavia l’applicazione della norma così riformata è di fatto rinviata (come dispone lo stesso art. 5 bis D.L. 59/2016) al dodicesimo mese successivo all’emanazione del menzionato decreto del Ministro della Giustizia, che, a sua volta, dev’essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo (che, come si è indiato è il 3 luglio 2016). Fino ad allora rimane in vigore la normativa contenuta nel testo previgente dell’ articolo 179-ter, a mente del quale: “Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei commercialisti comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili”.
Il Consiglio Nazionale ritiene, pertanto, che se la “vecchia” norma vale per la costituzione iniziale degli elenchi, vale ugualmente per il loro aggiornamento ed il loro rinnovo, almeno fintanto che non venga adottato il citato decreto. Dunque, alla scadenza del triennio di validità degli elenchi già formati, non si procederà alla loro proroga ma alla loro nuova formazione, ritenendosi che la competenza dei Consigli degli Ordini dei professionisti a ciò deputati nel “periodo transitorio” operi pienamente e, dunque, tanto in sede di prima composizione degli elenchi che di loro rinnovo o aggiornamento. Ciò significa, dunque, che la validità degli elenchi predisposti dai Consigli degli Ordini resta condizionata unicamente all’emanazione del citato decreto del Ministero della Giustizia che disciplinerà la nuova modalità.
Il Consiglio Nazionale ritiene anche che nulla osti a che il professionista, all’atto della propria domanda di iscrizione, esprima la preferenza ad eseguire operazioni di vendita in un Tribunale diverso da quello del Circondario del proprio Ordine di appartenenza o in più Tribunali, chiedendo conseguentemente di essere iscritto in più elenchi, non essendo a riguardo posto alcun divieto o limite dall’art. 591 bis c.p.c.
Unica accortezza – suggerisce il Consiglio – l’opportunità che il professionista indichi un numero limitato di Tribunali, al fine di garantire il regolare adempimento delle funzioni assunte e l’impiego delle necessarie perizia e diligenza.
Quanto alle modalità di richiesta di iscrizione negli elenchi di un Tribunale diverso da quello del Circondario del proprio Ordine, il Consiglio chiarisce, inoltre, che essa vada comunque presentata al proprio Ordine di appartenenza, poiché quest’ultimo può ricevere solo le richieste dei propri iscritti, salvo poi a trasmetterle al diverso Tribunale indicato. Soluzione logica, del resto, se si considera che è solo l’Ordine d’appartenenza a poter vigilare sulla condotta dei propri iscritti ed a segnalare eventuali irregolarità al Consiglio di Disciplina, il quale può avviare il relativo procedimento disciplinare, come nel caso in cui il Presidente del Tribunale rilevi abusi o mancanze in conseguenza dei quali disponga la cancellazione del professionista dagli elenchi di cui all’art. 179 ter disp. att. cpc.
il CNDCEC ribadisce, infine, quanto già indicato in risposta al quesito formulato dall’Ordine di Savona con riferimento alla possibilità che l’iscrizione negli elenchi de quo sia consentita ai professionisti che non siano in regola con l’obbligo formativo o nei confronti dei quali siano state irrogate sanzioni disciplinari.
Anche in tal caso - dovendosi considerare tuttora applicabile il previgente testo dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c. che, a differenza del testo novellato, non include la formazione tra i requisiti richiesti per la detta iscrizione né l’assenza di sanzioni disciplinari, ma richiede unicamente che agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati e dei commercialisti siano “allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali” – si ritiene che l’irrogazione di una sanzione non sia motivo ostativo all’iscrizione negli elenchi de quo.
Tuttavia, precisa il Consiglio, poiché il “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale – procedura semplificata per alcune fattispecie di reato” approvato dallo stesso Consiglio nella propria seduta del 20-21 maggio 2015, dispone che, “nel solo caso di sanzioni disciplinari irrogate per inadempimento dell’obbligo formativo”, i professionisti sanzionati non possono essere iscritti in elenchi previsti da specifiche normative o formati dal Consiglio dell’Ordine su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, della Pubblica Amministrazione o di Enti Pubblici, al fine dell’assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario d’esame, deve ritenersi che in tale ipotesi sia esclusa l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 179 ter.
Va da sé che, ove invece al mancato assolvimento dell’obbligo formativo non sia ancora seguita l’applicazione della sanzione disciplinare, detta iscrizione resti salva.