7 marzo 2012

CNDCEC: Una guida per la revisione negli Enti Locali

Pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale uno schema-guida in aiuto dei revisori degli Enti locali
Autore: Redazione Fiscal Focus

Una guida per la revisione - Sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, è stato pubblicato, uno schema che potrà essere di ausilio ai colleghi Commercialisti che ricoprono incarichi di revisore negli Enti Locali per la redazione della relazione sul rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2011. Lo schema, messo a disposizione, rappresenta una guida operativa e pertanto, va utilizzato, adattandolo alle diverse realtà degli enti locali ed integrato con osservazioni e proposte su specifiche problematiche riscontrate nell’espletamento dell’incarico. Nel documento, sono presenti tabelle elaborate in formato Excel, con la possibilità di inserire i dati e di ottenere in automatico i risultati finali, sono presenti inoltre note esplicative con riferimenti normativi e indicazioni applicative.

La relazione dell’organo di revisione - L’articolo 239, comma 1° lettera d), del T.U.E.L. prevede che la relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione, e sullo schema di rendiconto, deve contenere l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione. La suddetta relazione, deve essere predisposta entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, e comunque entro venti giorni decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo.

Il controllo sul rendiconto - Il rendiconto per l’esercizio 2011, deve essere deliberato dal Consiglio entro il termine del 30 aprile 2012. Il controllo sui documenti e valori che riguardano il rendiconto, deve essere effettuato applicando i principi contabili emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali nella nuova versione pubblicata dal 14/1/2010 nel sito del Ministero dell’Interno ed in particolare del principio contabile n. 3, dedicato alla rendicontazione ed ai principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati nel 2011 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Rispondenza ai principi contabili - L’organo di revisione, deve verificare in particolare, se la classificazione, la valutazione, l’esposizione dei valori ed il contenuto informativo dei documenti di rendiconto, rispondono alle indicazioni contenute nel principio contabile degli enti locali n. 3 e nei documenti dal numero 7 al n.15 dei principi di vigilanza e controllo del CNDCEC. In sede di esame del rendiconto, si deve effettuare una attenta analisi e verifica dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi e alle linee programmatiche, basandosi sulla relazione illustrativa della giunta che deve esprimere le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, sul conto del bilancio che evidenzia il risultato complessivo della gestione finanziaria, sul conto economico e sul prospetto di conciliazione obbligatorio per gli enti locali con popolazione superiore a 3.000 abitanti, sulla variazione degli elementi patrimoniali per effetto della gestione, sul rispetto del patto di stabilità interno.

Trasmissione alla corte dei conti - L’organo di revisione è tenuto a trasmettere una relazione sul rendiconto alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti. La relazione è formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte dei Conti e dovrà fornire dati oggettivi da cui emergerà l’esistenza o meno, di ogni irregolarità contabile e finanziaria per le quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione. Le Sezioni regionali valuteranno, anche, il profilarsi di situazioni di rischio inerenti al conseguimento e mantenimento degli equilibri di bilancio e al rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119 della Costituzione. I revisori sono obbligati a trasmettere alle Sezioni regionali di controllo la loro relazione subito dopo l’approvazione del rendiconto da parte del consiglio comunale o provinciale, l’omissione o il ritardo nell’invio della relazione ostacolano l’esercizio del controllo della Corte dei conti, con la conseguente responsabilità dell’organo inadempiente.

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