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Una nota del 17 maggio del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, resa nota il 21 giugno e diretta all’Ordine di Venezia, annuncia che il collegio sindacale applica la nuova tariffa professionale anche per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del Dm 169/2010 (ovvero in corso fino al 30 ottobre 2010). La suddetta nota ha espresso delle novità riguardanti il periodo transitorio.
Questa nuova tariffa presenta delle modalità determinanti per ciò che concerne i compensi delle attività ordinarie portate avanti dai sindaci. Tale retribuzione sarà associata ad attività quali la partecipazione alle riunioni del collegio e a quelle degli altri organi societari e la redazione della relazione dei sindaci al bilancio di esercizio.
La nuova tariffa stabilisce che i compensi specifici devono essere calcolati applicando il metodo dell'interpolazione lineare, oltre a ciò viene indicata un’ulteriore novità nella determinazione dei rimborsi spettanti per la partecipazione alle riunioni degli organi societari. E’ stato altresì chiarito che, esclusivamente per gli incarichi in corso dal 30 ottobre, il compenso forfetario delle spese generali di studio spetterà solo nella misura di 2/12, per la quota rimanente si terrà conto del precedente sistema tariffario. Per ciò che concerne i sindaci che svolgono attività revisione legale, si segnala che la deduzione degli onorari dipende dal decreto legislativo 39/2010, dal 7 aprile 2010. In base a ciò, si assisterà ad uno sdoppiamento della parcella: per il primo gruppo ci si regola in virtù delle nuove normative, mentre per quei sindaci che operavano già dal 7 aprile 2010 le modalità applicate afferiscono alla pratica precedentemente in uso. La possibilità di riferirsi alla delibera assembleare di conferimento dell'incarico non è in alcun modo stabilita dall’Ordine nazionale, questo, infatti, garantisce libertà di scelta ai soggetti. Nel momento in cui la delibera rinvia alla tariffa è necessario tener presente le due diverse componenti, vale a dire che bisogna distinguere tra le attività sindacali per le quali possono applicarsi le nuove regole tariffarie e quelle di revisione legale stabilite dal decreto 39/10 e dell'articolo 32 della tariffa. Però, quando il decreto è dedotto in cifra fissa omnicomprensiva, l’onorario rimane invariato per tutto l’incarico a patto che l’assemblea non decida diversamente.