23 luglio 2013

Come scomputare le ritenute d’acconto subite?

L’Odcec di Roma scrive a Befera segnalando l’inutilizzabilità del modello Unico 2013.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il rischio rilevato da Odcec Roma - Sui cosiddetti ‘nuovi minimi 2012’ l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma tiene gli occhi aperti e, temendo possibili difficoltà, scrive direttamente al numero uno dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Il parere dell’Ordine capitolino è che possa verificarsi un “serio rischio di una valanga di istanze di rimborso da parte dei contribuenti che hanno optato per il regime fiscale di vantaggio denominato ‘nuovi minimi 2012’”. Si tratta, a ben vedere, di un problema generato dal fatto che il modello Unico 2013 non si utilizzabile per lo scorporo delle ritenute d’acconto subite dai professionisti.

Le incertezze rilevate - “Sul piano pratico la soluzione individuata dall’Agenzia delle Entrate, sebbene costituisca un significativo passo avanti, non può ritenersi pienamente soddisfacente – ha sottolineato il presidente dell’Odcec di Roma, Mario Civetta - infatti, è stato ribadito l’obbligo di proporre istanza di rimborso per la maggior parte dei soggetti senza tener conto del verificarsi di frequenti eccezioni al principio generale di non applicazione della ritenuta d’acconto ai ‘nuovi minimi 2012’”. In sostanza, saranno diverse le situazioni che potrebbero incontrare problemi. Tra queste l’ordine della Capitale ha individuato: le indennità di maternità percepite dalle Casse di previdenza e dalla gestione separata INPS; i compensi assoggettati al 4% afferenti le spese di ristrutturazione percepiti anche nel 2013; gli eventuali compensi erogati nei primi mesi del 2012 quando vi erano ancora dubbi applicative in merito al nuovo regime in vigore; e infine gli eventuali compensi erogati nei primi mesi del 2012, ma relativi a fatture emesse negli anni precedenti da tali soggetti.

La richiesta inoltrata dall’Odcec – Tenuto conto quindi di simili possibili ostacoli nell’esecuzione dell’adempimento e sottolineando l’esigenza di una semplificazione nei rapporti tra contribuenti e Agenzia, l’Ordine ha ritenuto di inoltrare alla volta dei vertici un’istanza a mezzo della quale si sottolinea la necessità che tutti i ‘nuovi minimi’ possano scomputare le ritenute subite nel 2012 e nel 2013 sino alla data di emanazione della Risoluzione 47/E. Tali soggetti, nel procedere nella maniera auspicata dall’Odcec romano, potranno avvalersi dell’indicazione nel rigo LM13 ovvero nel rigo RN32 colonna 4 del Modello Unico 2013, oppure adottando una qualsiasi tra le soluzioni che la stessa Agenzia potrà illustrare. Il cammino tracciato dai commercialisti della Capitale eviterebbe all’Agenzia, come già affermato, la gestione di un numero esorbitante di istanze di rimborso; allo stesso tempo i contribuenti verrebbero alleggeriti dai costi aggiuntivi che devono invece sostenere per esperire la procedura di rimborso.

La normativa – La normativa alla quale l’Ordine capitolino si riferisce è quella che vede la soppressione, dal primo gennaio del 2012, dell’obbligo a carico del committente di operare la ritenuta d’acconto sui compensi erogati a professionisti che hanno scelto il regime fiscale “nuovi minimi 2012”. Conseguentemente il quadro CM, adottato fino al nuovo intervento, è stato sostituito dal quadro LM, che viene dunque utilizzato nel modello Unico PF 2013 per la determinazione del reddito imponibile dei nuovi minimi 2012. Purtroppo però nel quadro LM non è presente il rigo dedicato allo scomputo delle ritenute d’acconto subite. Infine, sebbene l’Amministrazione Finanziaria avesse originariamente dichiarato che le “eventuali ritenute d’acconto subite avrebbero dovuto formare oggetto di istanza di rimborso, facendo seguito alle istanze da più parti proposte, ha successivamente precisato che sono scomputabili in Unico 2013 - in via del tutto eccezionale - solo le ritenute del 4% subite dai contribuenti minimi nel corso del 2012 (Risoluzione n. 47 del 5 luglio 2013)”.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy