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In linea generale i soggetti che applicano il regime forfettario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ivi comprese le addizionali regionali e provinciali, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti senza operare, all’atto del pagamento, la relativa ritenuta d’acconto. Inoltre, non sono soggetti alla ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti.
I chiarimenti sono riscontrabili nella Circolare n. 9 del 10 aprile 2019 ma, può verificarsi il caso in cui si subisca erroneamente una ritenuta d’acconto. In questo caso, dove va indicata in dichiarazione?
La ritenuta d'acconto è un meccanismo fiscale attraverso cui un soggetto trattiene, all’atto del pagamento, una parte dell’importo dovuto a un altro soggetto e la versa direttamente allo Stato a titolo di anticipo sulle imposte che il percettore dovrà pagare.
Come chiarito nella circolare n. 9 del 10 aprile 2019 (cfr. paragrafo 4.2) i contribuenti che aderiscono al regime forfettario non sono obbligati ad operare ritenute alla fonte, comprese le addizionali regionali e comunali, sui compensi corrisposti. Tuttavia, permane per tali soggetti l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto a cui sono stati erogati compensi, anche in assenza di ritenuta al momento del pagamento. L’indicazione può essere effettuata nel quadro RS del Modello Redditi PF.
È comunque facoltà dei contribuenti forfettari applicare le ritenute alla fonte, qualora lo ritengano opportuno, senza che ciò comporti automaticamente la decadenza dal regime agevolato.
Parallelamente, i soggetti in regime forfettario non subiscono ritenuta d’acconto sui compensi percepiti. A tal fine, sono tenuti a rilasciare al sostituto d’imposta un’apposita dichiarazione attestante che i redditi derivanti dalle somme percepite sono assoggettati all’imposta sostitutiva prevista dal regime forfettario.
Qualora un contribuente in regime forfettario abbia erroneamente subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l’errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso, con le modalità previste dall’articolo 38 del DPR 602/1973, ovvero, in alternativa, scomputate in dichiarazione, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta.
In questo caso, sarà necessario indicare il valore delle ritenute nel rigo RS40 e riportarlo ai fini dello scomputo, nel rigo RN33, colonna 4 e/o nel rigo LM41 (istruzioni compilazione Modello Redditi PF 2025, fascicolo 3).