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Incompatibilità della professione - In un pronto ordine (n.74/2011) del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sono state analizzate le cause di incompatibilità della professione di Dottore Commercialista, nel caso specifico con una società di servizi o di “mezzi”.
Vengono poste in particolare, all’attenzione del Consiglio Nazionale, due problematiche relative alla incompatibilità con la professione di Dottore Commercialista:
- la prima riguarda il caso di una società di servizi o di mezzi, e il professionista è solo amministratore ovvero solo socio della stessa società;
- la seconda riguarda il trattamento delle società miste, che operano sia in qualità di società di mezzi del professionista fatturando allo stesso le prestazioni, sia come società commerciali fatturando a clienti (e non) del professionista.
L’art. 4 comma 1 lettera c del D.L. 139 del 28 giugno 2005, dispone che vi è incompatibilità tra l’esercizio della professione del Dottore Commercialista e l’esercizio anche non prevalente ne abituale dell’attività d’impresa, in nome proprio o altrui e, per conto proprio, l’attività di produzione di beni o servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, o attività bancarie, assicurative, o agricole ovvero ausiliare delle precedenti.
Una specifica incompatibilità - La suddetta norma, individua una specifica ipotesi di incompatibilità tra la professione e l’esercizio di attività d’impresa, quando questa sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui. Ciò che risulta incompatibile con l’esercizio della professione, è l’esercizio dell’impresa (inteso come gestione) svolto per conto proprio, ossia l’amministrazione a soli fini imprenditoriali per soddisfare un interesse commerciale proprio.
Il secondo comma del sopra citato articolo, dispone che anche nel caso di esercizio per conto proprio di attività di impresa, l’incompatibilità con la professione è esclusa con le attività di gestioni patrimoniali, o attività di mero godimento o conservative, o anche in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari alla professione, ovvero anche nel caso in cui il professionista risulta amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di chi ha dato l’incarico. Tale disposizione definisce l’ambito di applicazione della norma e delinea i limiti entro il quali l’esercizio in conto proprio di attività d’impresa è compatibile con l’esercizio della professione.
Questo assunto viene confermato anche dalle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità, dove all’ articolo 4, si evidenzia che in presenza dei casi sopra citati, l’esercizio dell’attività d’impresa o l’assunzione della carica di amministratore sono da considerarsi compatibili.
Società di mezzi o servizi - Relativamente alla società di servizi, l'incompatibilità non si ravvisa nel caso in cui l'attività di impresa consista nell'esercizio in forma societaria di società cosiddette “di mezzi” o di “servizi”. Ad esempio, le società che volgono come attività la tenuta della contabilità generale od IVA, l'invio telematico delle dichiarazioni, la domiciliazione e la segreteria societaria, la tenuta della contabilità paghe e simili, i servizi di segreteria per lo studio professionale, ecc..
Unico cliente - L'incompatibilità è senz'altro esclusa nel caso in cui la società di “mezzi “ o di “servizi”, in cui l'iscritto abbia un interesse economico prevalente e ricopra delle cariche con ampi o tutti i poteri, abbia come unico cliente il professionista stesso. In tal caso, infatti, i servizi offerti dalla società sarebbero indubbiamente qualificabili come “strumentali” o “ausiliari”.
La prevalenza del fatturato - Quando invece detta società avesse anche (o solo) clienti terzi, l'esclusione di cui trattasi sarebbe applicabile solo nel caso di prevalenza del fatturato individuale del professionista, rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile.
La risposta del Consiglio - Con riferimento al primo problema posto al Consiglio Nazionale, si rileva che l’incompatibilità è esclusa qualora la società di servizi, nella quale l’iscritto ha un interesse economico prevalente e ricopre la carica di amministratore con ampi o tutti i poteri, abbia come unico cliente il professionista stesso.
Relativamente alla seconda questione, viene confermato che in presenza di società di servizi che fattura anche a terzi, l’esclusione della causa di incompatibilità si ha solamente nel caso in cui il fatturato ascrivibile al singolo professionista, sia superiore alla quota parte di fatturato della società di servizi imputabile allo stesso.