10 ottobre 2026

Commercialisti, Boidi richiama i media: il titolo spetta solo agli iscritti all’Albo

La presidente dell’UNGDCEC Michela Boidi interviene sul caso Daniele Moretti e richiama gli organi di informazione a una maggiore attenzione nell’utilizzo delle qualifiche professionali: «Un danno alla reputazione della categoria, serve maggiore rigore»
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il titolo di commercialista non può essere attribuito a chiunque svolga attività di consulenza fiscale o contabile, senza prima verificarne l’effettiva iscrizione all’Albo professionale. È questo il richiamo rivolto agli organi di informazione da Michela Boidi, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (UNGDCEC), intervenuta sulle recenti notizie di cronaca relative alle vicende giudiziarie che coinvolgono Daniele Moretti, indicato come commercialista pur non risultando iscritto all’Albo.

«Il titolo di commercialista non può essere attribuito a chi non è regolarmente iscritto all’Albo professionale. È una questione di correttezza dell’informazione e di rispetto nei confronti di migliaia di professionisti che operano quotidianamente nel rispetto della legge e delle regole deontologiche», afferma Boidi.

La presidente dell’UNGDCEC punta l’attenzione sulle conseguenze che un utilizzo improprio della qualifica può avere sull’immagine della professione, soprattutto quando viene associata a vicende giudiziarie riguardanti soggetti estranei all’Ordine.

«Ancora una volta la nostra professione viene associata a vicende che riguardano soggetti estranei all’Albo, con un evidente danno di immagine per l’intera categoria», sottolinea Boidi, ricordando che il titolo di commercialista «è una qualifica tutelata dalla legge, che richiede formazione, abilitazione, aggiornamento continuo e il rispetto di precisi obblighi deontologici. Non può essere utilizzato come un’etichetta generica».

Sul piano normativo, il D.Lgs. n. 139/2005 disciplina l’ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. In particolare, l’articolo 39 riserva il titolo di dottore commercialista agli iscritti nella Sezione A dell’Albo e quello di esperto contabile agli iscritti nella Sezione B, precisando che il termine «commercialista» può essere utilizzato esclusivamente dagli iscritti nella Sezione A. L’articolo 3 vieta, inoltre, l’uso dei titoli professionali da parte di chi non ne abbia diritto.

Una distinzione che assume rilievo anche sul piano dell’informazione, considerato che lo svolgimento di attività in ambito economico, fiscale o societario non comporta automaticamente il diritto di utilizzare una qualifica professionale riservata.

Da qui l’invito dell’Unione Giovani alle testate giornalistiche a verificare preventivamente l’iscrizione all’Albo nazionale delle persone citate nelle notizie, evitando di attribuire loro titoli non posseduti. Si tratta, peraltro, di un controllo facilmente effettuabile attraverso la consultazione pubblica e gratuita dell’Albo.

«La consultazione è pubblica, gratuita e richiede pochi secondi. Basta una semplice verifica nell’interesse di una corretta informazione e della tutela di chi esercita legittimamente la professione. La nostra categoria merita rispetto», conclude Boidi.

 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy